Se negli ultimi giorni avete aperto la casella email e avete trovato messaggi da banche, operatori telefonici, piattaforme online, aziende di e-commerce, newsletter o fornitori di servizi che parlano di “tracking pixel”, “pixel di tracciamento” o “monitoraggio delle aperture delle email”, non si tratta di un errore né di una nuova moda del marketing. Quelle comunicazioni sono la conseguenza molto concreta di un cambiamento normativo: il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove linee guida che rendono più trasparente e più controllabile l’uso dei pixel inseriti nelle email. La scadenza per adeguarsi era fissata al 29 ottobre 2026, ed è proprio per questo che molte imprese hanno inviato avvisi a ridosso del termine.
La cosa importante da capire subito è che i pixel di tracciamento non sono comparsi improvvisamente nelle vostre email. Sono una tecnologia utilizzata da anni, spesso in modo silenzioso, dalle piattaforme di email marketing per capire se un messaggio è stato aperto, quando lo è stato, quante volte e, in alcuni casi, quali informazioni tecniche possono essere associate al dispositivo o alla connessione del destinatario. Ciò che è cambiato non è tanto la tecnologia, quanto il fatto che ora le aziende devono spiegarne l’uso in modo più chiaro e, quando il tracciamento riguarda la singola persona, chiedere il consenso e permettere di revocarlo facilmente.
Cosa sono i pixel di tracciamento
Un tracking pixel è, nella forma più semplice, una minuscola immagine remota, spesso grande esattamente un pixel per un pixel, cioè una frazione minima di immagine, resa trasparente o invisibile all’interno del corpo di un’email. Non è un file realmente contenuto nel messaggio: l’email contiene un codice HTML che istruisce il programma di posta a scaricare quell’immagine da un server esterno. Quando il destinatario apre l’email e il client di posta carica le immagini remote, il programma invia una richiesta al server che ospita il pixel. È quella richiesta a generare il tracciamento.
Il meccanismo può sembrare tecnico, ma funziona in modo molto semplice. Immaginate di ricevere una newsletter con immagini, loghi e grafiche. All’interno del codice della email può esserci anche un’immagine minuscola e trasparente, che non notate perché è invisibile. Quando il vostro programma di posta scarica le immagini per mostrarvi il messaggio, scarica anche quel pixel. Il server remoto registra il caricamento e può associarlo a un identificativo presente nell’indirizzo dell’immagine, che può essere collegato al vostro indirizzo email, alla campagna specifica e al singolo invio.
Il Garante spiega che il pixel non legge il contenuto delle email e non può dimostrare che il destinatario abbia effettivamente letto il messaggio. Monitora l’evento del caricamento dell’immagine, che di regola avviene quando l’email viene aperta, ma può avvenire anche automaticamente in alcuni contesti, senza che l’utente abbia realmente consultato il contenuto. Al contrario, se il programma di posta blocca il download automatico delle immagini remote, il pixel non viene caricato e l’apertura può non essere registrata. È quindi uno strumento utile per le statistiche, ma non infallibile.
Cosa può sapere chi invia l’email
Quando il pixel viene caricato, il server che lo ospita può registrare diverse informazioni. La più evidente è l’avvenuta apertura dell’email, con data e ora del caricamento. Può inoltre registrare il numero di volte in cui lo stesso messaggio è stato aperto, perché ogni nuovo caricamento dell’immagine genera una nuova richiesta al server. Se l’indirizzo del pixel contiene un identificatore univoco, il mittente può collegare l’evento a uno specifico destinatario, anziché limitarsi a un conteggio complessivo.
La richiesta generata dal caricamento può includere anche informazioni tecniche, come l’indirizzo IP pubblico del dispositivo o della rete da cui avviene la richiesta, dettagli sul tipo di posta utilizzato, informazioni sul sistema operativo o sul dispositivo e, in alcuni casi, elementi utili a stimare una posizione geografica approssimativa. La precisione di questi dati varia molto: proxy, reti aziendali, sistemi di protezione della posta e servizi di caching possono alterare, mascherare o rendere meno affidabili alcune informazioni. Tuttavia, l’identificativo inserito nell’URL del pixel può comunque permettere di associare il caricamento a un determinato indirizzo email.
In pratica, un’azienda potrebbe sapere che una determinata persona ha aperto una comunicazione promozionale, quando l’ha aperta e se l’ha riaperta. Può usare questa informazione per valutare l’interesse verso un prodotto, decidere se inviare ulteriori comunicazioni, modificare la frequenza degli invii, cambiare l’oggetto delle email successive o costruire segmenti di utenti più o meno coinvolti. È per questo che il tracciamento individuale è considerato più invasivo di una semplice statistica complessiva.
Perché state ricevendo questi avvisi adesso
La ragione dell’ondata di email informative è una scadenza precisa. Il 17 aprile 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il provvedimento n. 284, contenente le linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2026 e ha concesso ai soggetti coinvolti sei mesi per adeguarsi. Il termine scadeva quindi il 29 ottobre 2026.
Entro quella data, aziende, Pubbliche Amministrazioni, provider di servizi di invio email, piattaforme di marketing automation e gestori di newsletter hanno dovuto aggiornare le informative, verificare i consensi già raccolti, modificare i sistemi tecnici e prevedere strumenti per consentire agli utenti di esercitare le proprie scelte. Molte organizzazioni hanno approfittato del primo invio utile, oppure di un momento di discontinuità nella relazione con il cliente, per integrare le informazioni mancanti e comunicare l’avvenuto adeguamento. Da qui la comparsa improvvisa di tanti messaggi che spiegano l’uso dei pixel.
È importante sottolineare che non si tratta di un divieto generale dei tracking pixel. Dal 29 ottobre le aziende possono continuare a utilizzarli, ma devono farlo nel rispetto di condizioni più precise: informare adeguatamente i destinatari, ottenere il consenso quando il tracciamento è individuale o finalizzato a marketing e profilazione, limitare i dati raccolti quando possibile e garantire una revoca semplice ed effettiva.
Perché il Garante è intervenuto
Il Garante considera i pixel di tracciamento strumenti particolarmente invasivi soprattutto per il loro carattere nascosto. A differenza dei cookie, che spesso generano banner e richieste di consenso visibili, i pixel operano all’interno delle email senza essere percepiti dal destinatario. Sono immagini minuscole, trasparenti e non identificabili a occhio, e il loro caricamento avviene automaticamente quando il client di posta scarica le immagini remote. L’utente, nella maggior parte dei casi, non sa che quel meccanismo esiste né che sta generando dati.
L’Autorità ha quindi ritenuto che l’uso dei pixel debba essere ricondotto alle regole che disciplinano l’archiviazione di informazioni nel terminale dell’utente e l’accesso a informazioni già archiviate. In Italia, questa materia è regolata dall’articolo 122 del Codice Privacy, che recepisce la direttiva ePrivacy europea. Secondo il Garante, il caricamento del pixel comporta sia l’archiviazione di informazioni nel dispositivo del destinatario sia l’accesso successivo a informazioni generate dal terminale durante la richiesta della risorsa remota. Per questo, le regole previste per i cookie e altri strumenti di tracciamento si applicano anche ai pixel nelle email.
Il punto centrale è che il tracciamento individuale non può essere trattato come una semplice operazione statistica neutra. Quando il sistema consente di monitorare il comportamento del singolo destinatario, di valutare il suo interesse, di modificare le comunicazioni successive o di costruire profili commerciali, entrano in gioco i principi di trasparenza, consenso e controllo della persona previsti dal GDPR e dal Codice Privacy.
Informativa e consenso: due cose diverse
Una delle distinzioni più importanti delle nuove linee guida è quella tra informativa e consenso. L’informativa è obbligatoria in tutti i casi in cui si utilizzano tracking pixel, anche quando non è necessario chiedere il consenso. Il destinatario deve sapere che l’email contiene risorse capaci di produrre dati, quali informazioni possono essere raccolte, per quali finalità, chi le riceve e per quanto tempo vengono conservate.
Il consenso, invece, è necessario quando il tracciamento supera la soglia della statistica anonima e riguarda il comportamento della singola persona. Ad esempio, se l’azienda misura le aperture di ogni singolo destinatario, confronta il suo comportamento tra campagne diverse, modifica la frequenza degli invii in base alle aperture, assegna punteggi ai contatti, attiva automazioni commerciali oppure costruisce segmenti basati sull’interazione, serve il consenso preventivo.
Il Garante ammette che il consenso al tracciamento possa essere inserito nella richiesta più generale di consenso alle comunicazioni promozionali, purché la formulazione sia chiara, neutra e comprensibile. Non è però sufficiente nascondere il pixel dietro un generico “acconsento al marketing”: l’utente deve capire che la ricezione delle email può includere la rilevazione delle aperture e l’analisi delle sue interazioni.
Quando non serve il consenso
Le nuove regole non impongono di chiedere il consenso in ogni situazione. Il Garante prevede alcune eccezioni, a condizione che l’uso del pixel sia realmente necessario e proporzionato alla finalità dichiarata.
La prima eccezione riguarda le statistiche aggregate e realmente anonime. Se il pixel serve solo a contare quante email di una campagna sono state aperte complessivamente, senza identificare i singoli destinatari, può essere utilizzato senza consenso. Ma non basta chiamare “statistico” un trattamento che conserva identificatori individuali. Il Garante indica condizioni tecniche precise: il pixel dovrebbe essere uguale per tutti i destinatari della stessa campagna, anziché univoco per ciascuna persona, e anche gli altri dati tecnici, come indirizzo IP e informazioni sul client, dovrebbero essere anonimizzati.
La seconda eccezione riguarda alcune funzioni di sicurezza legate all’autenticazione. Un pixel può essere utilizzato, ad esempio, per verificare che un messaggio relativo alla conferma dell’attivazione di un account, alla gestione di un cambio password o al completamento di una richiesta dell’utente sia effettivamente aperto su un terminale noto. In questi casi, il tracciamento è funzionale alla sicurezza e alla fornitura del servizio richiesto. Non può però essere un pretesto per raccogliere dati da riutilizzare successivamente per marketing o profilazione.
La terza eccezione riguarda i messaggi istituzionali o di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inviare, oppure comunicazioni per le quali rileva l’effettiva presa di conoscenza del destinatario. Rientrano in questa categoria, ad esempio, avvisi relativi a phishing o frodi, notifiche di incidenti di sicurezza, comunicazioni bancarie obbligatorie, modifiche contrattuali, reminder su scadenze e adempimenti, oppure campagne informative pubbliche. Anche in questi casi, il pixel deve essere funzionale alla specifica finalità e operare a beneficio del destinatario.
Come disattivare il tracciamento senza perdere la newsletter
Una delle novità più rilevanti per gli utenti è la possibilità di revocare il consenso al tracciamento in modo granulare. Questo significa che non dovete scegliere soltanto tra continuare a ricevere email tracciate oppure disiscrivervi del tutto. Potete continuare a ricevere la newsletter, gli aggiornamenti o le comunicazioni promozionali, ma impedire al mittente di registrare sistematicamente quali messaggi aprite.
Le linee guida prevedono che ogni email inviata con tracking pixel debba contenere un collegamento chiaro e riconoscibile, di regola nel footer del messaggio, che conduca l’utente a un’area dedicata all’esercizio dei propri diritti. In quella pagina, il destinatario deve poter scegliere se interrompere tutte le comunicazioni oppure solo il tracciamento, continuando a ricevere le email senza pixel. L’operazione deve essere semplice, gratuita e priva di forzature.
Dal punto di vista tecnico, questo richiede che le piattaforme di email marketing mantengano preferenze distinte, ad esempio una per la ricezione delle comunicazioni promozionali e una per il tracciamento delle aperture. Il sistema che compone e invia le email deve verificare la seconda preferenza prima di inserire identificatori individuali o risorse remote traccianti. In altre parole, se avete revocato il consenso al tracking, il mittente non dovrebbe più inserire pixel personalizzati nelle vostre email.
Cosa fare quando arriva un’email sui tracking pixel
Nella maggior parte dei casi, ricevere una comunicazione che spiega l’uso dei tracking pixel non richiede alcuna azione immediata. È però opportuno leggere il messaggio con attenzione e capire se ha una finalità esclusivamente informativa oppure se vi chiede di esprimere una preferenza. Alcune email contengono già un link per gestire le preferenze privacy, mentre altre rimandano a una sezione del sito o a un pannello dedicato.
Se non desiderate il monitoraggio individuale delle vostre interazioni, cercate nel footer dell’email un collegamento simile a “gestisci preferenze”, “preferenze privacy”, “tracking pixel” oppure “revoca consenso”. Cliccandolo, dovreste poter scegliere di continuare a ricevere le comunicazioni senza tracciamento. Se non trovate un’opzione chiara, potete cercare nell’informativa privacy del mittente oppure contattare l’assistenza per chiedere come revocare il consenso.
Se invece volete ridurre il tracciamento a livello tecnico, potete agire sulle impostazioni del vostro client di posta. Molti programmi permettono di bloccare il download automatico delle immagini remote, il che impedisce anche il caricamento dei pixel. Thunderbird, ad esempio, blocca da tempo le immagini esterne per impostazione predefinita. Anche Outlook classico per Windows blocca il download automatico delle immagini remote. Gmail e Outlook.com utilizzano invece proxy per caricare le immagini, il che riduce l’esposizione dell’indirizzo IP reale ma non impedisce necessariamente la registrazione dell’avvenuto caricamento di un pixel associato a un identificatore univoco.
Cosa cambia per le aziende
Per le imprese, l’adeguamento richiede molto più che inviare un’email informativa. Il primo passo consiste nel mappare tutti i flussi di posta elettronica: newsletter, campagne commerciali, messaggi transazionali, conferme d’ordine, notifiche di sicurezza, comunicazioni del customer care e invii istituzionali. Per ciascun flusso, occorre sapere quale provider viene utilizzato, quali domini vengono contattati, che tipo di identificatore viene inserito, quali dati vengono registrati, per quali finalità e per quanto tempo vengono conservati.
Segue la classificazione dei pixel. Quelli individuali, destinati a misurare l’engagement, profilare i contatti o attivare automazioni commerciali, richiedono consenso. Quelli usati per statistiche anonime devono rispettare condizioni tecniche verificabili. Le eccezioni legate a sicurezza e obblighi legali vanno documentate in modo puntuale. Non è sufficiente fare affidamento sulle impostazioni predefinite delle piattaforme di invio, che spesso attivano il monitoraggio delle aperture automaticamente, anche quando il template originale non contiene alcuna immagine di tracciamento.
Le aziende devono inoltre aggiornare le interfacce: informative più chiare, preferenze separate, prova del consenso, revoca semplice e sincronizzazione tra CRM, piattaforma di invio e sistemi interni. Particolare attenzione va dedicata ai contatti raccolti prima delle nuove linee guida: se il consenso esistente non copre davvero il tracciamento delle aperture, l’impresa non può presumere una scelta mai espressa.
Il punto essenziale
La novità più importante non consiste nel divieto generale dei tracking pixel, che continuano a esistere e a essere utilizzabili. La novità consiste nella distinzione netta tra conteggio anonimo e monitoraggio della persona, nell’obbligo di spiegare con chiarezza ciò che accade e nella necessità di lasciare al destinatario un controllo effettivo. Le email che state ricevendo sono quindi la manifestazione visibile di un adeguamento che, fino a poco tempo fa, non era stato reso esplicito.
Per molti utenti, questo significa poter continuare a leggere le newsletter che interessano senza autorizzare la registrazione delle proprie aperture. Per molte aziende, significa rinunciare a una parte dei dati storicamente raccolti per impostazione predefinita. Ma non è necessariamente una perdita: informazioni meno numerose, ma più affidabili e ottenute correttamente, possono sostenere decisioni migliori di un tasso di apertura gonfiato dai proxy e costruito su preferenze mai espresse.
In sintesi, se avete la casella email piena di avvisi sui pixel di tracciamento, non dovete preoccuparvi più del necessario. Quelle comunicazioni servono a rendere trasparente una pratica diffusa da anni e a darvi la possibilità di scegliere. Potete ignorarle se non vi interessa, gestire le preferenze se volete limitare il tracciamento, oppure disiscrivervi se non desiderate più ricevere quelle comunicazioni. La differenza, ora, è che avete il diritto di sapere e di decidere.







