La bozza del nuovo Codice della Strada introduce una svolta importante nella disciplina della guida dopo l’assunzione di stupefacenti, distinguendo per la prima volta in modo chiaro tra le sostanze ancora farmacologicamente attive nell’organismo e le semplici tracce residue di un consumo precedente. Questa distinzione riguarda in particolare la cannabis: non sarà più sufficiente, secondo il nuovo impianto normativo, rilevare un metabolita inattivo come il THC-COOH per configurare automaticamente il reato di guida dopo assunzione di droga. Non si tratta però di un “permesso” a guidare dopo aver fumato la sera prima, perché il THC e il suo metabolita attivo 11-OH-THC possono essere ancora presenti nell’organismo e le sanzioni previste per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti restano estremamente severe.
La riforma non si limita alle droghe: interviene anche sull’uso dello smartphone al volante, sulla guida in stato di ebbrezza alcolica, sull’alcolock e sulle procedure di controllo stradale. Il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e trasmesso il giorno successivo al Parlamento, dove è attualmente sottoposto all’esame delle commissioni competenti. Questo significa che molte disposizioni potrebbero ancora essere modificate prima dell’approvazione definitiva e che, fino all’effettiva entrata in vigore delle nuove regole, continuano ad applicarsi le norme oggi vigenti
La svolta sulla “canna” della sera prima
Il problema era nato con la riforma del Codice della Strada del 2024, che aveva eliminato dall’articolo 187 il riferimento esplicito allo stato di alterazione psico-fisica del conducente. La nuova formulazione puniva chiunque si fosse messo alla guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope, senza richiedere la dimostrazione che il conducente fosse effettivamente alterato al momento della guida. Una scelta che aveva sollevato perplessità molto concrete, perché la presenza di tracce di una sostanza nell’organismo non equivale necessariamente alla presenza dei suoi effetti: nel caso della cannabis, ad esempio, alcuni metaboliti possono restare rilevabili per giorni dopo il consumo, anche quando la capacità di guidare è ormai tornata normale.
Su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’articolo 187, ma imponendo un’interpretazione restrittiva della norma. Secondo la Corte, non occorre dimostrare un’alterazione effettiva e individuale del conducente, però è necessario accertare che, in un momento temporalmente vicino alla guida, siano presenti sostanze che per qualità e quantità siano idonee ad alterare le capacità psico-fisiche di un assuntore medio e a creare un serio pericolo per la sicurezza della circolazione. In altre parole, non basta la semplice positività a una sostanza: deve esserci un legame concreto con una condotta potenzialmente pericolosa alla guida.
La nuova bozza del Codice recepisce questo indirizzo all’articolo 170, stabilendo che ai fini della configurazione del reato rilevano i principi attivi immodificati oppure i metaboliti ancora attivi, accertati attraverso analisi tossicologico-forensi su campioni di sangue o saliva. La conseguenza pratica è rilevantissima: la sola presenza di metaboliti inattivi, come il THC-COOH, non dovrebbe più bastare da sola a integrare il reato. Nel caso della cannabis, il THC è il principio attivo responsabile degli effetti psicoattivi, mentre l’11-OH-THC è un metabolita che conserva attività farmacologica; il THC-COOH, invece, è inattivo e può permanere nell’organismo anche per diversi giorni, o in alcune circostanze più a lungo, dopo il consumo.
Questo non significa che fumare una canna la sera prima renda automaticamente sicuro mettersi al volante il giorno successivo. Il THC può essere ancora rilevabile, l’11-OH-THC può conservare effetti attivi e gli accertamenti dovranno comunque valutare la qualità e la quantità delle sostanze presenti, oltre alla loro idoneità a compromettere la guida. La novità sostanziale è che non potrà più essere punito, sulla base del solo metabolita inattivo, chi ha assunto cannabis molto tempo prima e non presenta più principi attivi o metaboliti attivi nell’organismo.
Le pene per la guida dopo stupefacenti
La distinzione tra metaboliti attivi e inattivi riguarda il presupposto del reato, non la durezza delle sanzioni. Quando invece vengono accertate sostanze ancora attive, oppure principi attivi immodificati, la bozza conferma un impianto punitivo molto pesante: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e divieto di guida da uno a due anni. A queste sanzioni si aggiunge la confisca del veicolo nei casi previsti dalla legge, una misura che può avere conseguenze economiche molto rilevanti per il conducente.
Il nuovo Codice prevede inoltre, all’articolo 123, una maggiorazione del 20% della sanzione amministrativa pecuniaria per chi guida in stato di ebbrezza alcolica oppure dopo aver assunto stupefacenti o sostanze psicotrope. Questo incremento del quinto rispetto ai valori attuali conferma la volontà del legislatore di mantenere un livello di deterrenza molto alto, soprattutto per le condotte che vengono considerate tra le più pericolose per la sicurezza stradale.
Resta fondamentale capire che il test preliminare positivo non equivale automaticamente a una condanna. Durante un controllo, le forze dell’ordine potranno effettuare accertamenti preliminari non invasivi e, in caso di esito positivo o di ragionevole sospetto di assunzione recente, procedere con analisi tossicologiche più approfondite. Se il test rapido è positivo ma l’esito di laboratorio non è immediatamente disponibile, gli agenti potranno disporre un divieto temporaneo di prosecuzione della guida fino alla conclusione degli accertamenti e comunque per un massimo di dieci giorni. Se non è presente un’altra persona idonea a condurre il veicolo, questo potrà essere trasferito in un luogo indicato dall’interessato oppure in autorimessa, con spese a carico del conducente sottoposto al controllo.
Alcol alla guida: cosa cambia e cosa resta
Per la guida in stato di ebbrezza la bozza mantiene il sistema fondato sulla concentrazione di alcol nel sangue e conferma la soglia ordinaria di 0,5 grammi per litro. Cambiano però alcuni importi e le modalità di applicazione delle sanzioni accessorie, con l’obiettivo di rendere più coerente il quadro normativo introdotto negli ultimi anni. Per un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, il nuovo testo prevede una multa da 500 a 2.000 euro e un divieto di guida di 90 giorni; si tratta di un importo leggermente inferiore rispetto agli attuali 543-2.170 euro, ai quali si aggiunge oggi la sospensione della patente da tre a sei mesi.
Per i tassi più elevati le conseguenze restano molto gravi. Con un valore superiore a 0,8 e fino a 1,5 g/l sono previste un’ammenta da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e il divieto di guida da sei mesi a un anno. Oltre 1,5 g/l la sanzione economica sale da 1.500 a 6.000 euro, con arresto da sei mesi a un anno, divieto di guida da uno a due anni e confisca del veicolo, salvo le eccezioni previste dalla legge. In questi ultimi due casi, le pene pecuniarie e detentive sono sostanzialmente quelle già previste dall’attuale Codice della Strada.
Rimane inoltre il principio dell’alcol zero per alcune categorie di conducenti: chi ha meno di 21 anni, i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e determinate categorie professionali, come gli autisti che effettuano trasporto di persone o merci. Per questi soggetti, la violazione del divieto di guidare dopo aver assunto alcol è punita con multe da 150 a 600 euro, con ulteriori aggravamenti quando emergono tassi alcolemici superiori. La logica è quella di applicare una tolleranza zero a chi, per età, scarsa esperienza alla guida o responsabilità professionale, presenta un livello di rischio maggiore.
Alcolock obbligatorio: fino a tre anni con il dispositivo
Un capitolo molto importante riguarda l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avviamento del motore se il conducente non supera un test dell’alito con risultato pari a zero. L’obbligo era già stato introdotto dalla riforma del 2024, mentre il decreto ministeriale del luglio 2025 ne aveva definito le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione. La nuova bozza riprende questa disciplina, confermandone le prescrizioni e precisando il funzionamento del sistema.
Per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 0,8 g/l vengono applicati sulla patente due codici unionali: il codice 68, che impone di non assumere alcol prima di guidare, e il codice 69, che limita la guida ai soli veicoli dotati di alcolock. L’obbligo dura due anni per chi supera 0,8 g/l e tre anni per chi supera 1,5 g/l, a decorrere dalla restituzione della patente dopo la condanna. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è necessario essere recidivi: secondo il testo citato, la prescrizione può scattare anche dopo una prima condanna per uno dei reati previsti.
Il conducente sanzionato dovrà mantenere il dispositivo regolarmente funzionante e non potrà manometterlo né i suoi sigilli. La violazione delle limitazioni previste dai codici 68 e 69 comporta una sanzione da 150 a 600 euro, mentre per la manomissione dell’alcolock o dei suoi sigilli la multa sale da 300 a 1.200 euro, con ulteriori conseguenze sulla possibilità di continuare a guidare. L’installazione avviene a spese del conducente e il dispositivo è progettato per impedire l’avviamento del veicolo in presenza di alcol.
Smartphone al volante: multe fino a 1.000 euro
L’uso dello smartphone alla guida rimane uno dei comportamenti sui quali il legislatore intende concentrare maggiormente l’attenzione. L’articolo 70 della bozza ribadisce il divieto di utilizzare o consultare smartphone, tablet, computer portatili e notebook durante la marcia, così come quello di usare dispositivi che comportino l’allontanamento delle mani dal volante. Restano invece consentiti i sistemi vivavoce e gli auricolari, purché non richiedano l’impiego delle mani e garantiscano al conducente un’adeguata capacità uditiva.
Sul fronte delle sanzioni, la bozza prevede multe da 250 a 1.000 euro, la decurtazione di cinque punti dalla patente e un divieto di guida di 15 giorni. Gli importi non rappresentano una novità assoluta, perché erano già stati introdotti nel 2024: la nuova formulazione punta soprattutto a riordinare la disciplina delle sanzioni accessorie. La normativa attualmente vigente prevede, per la prima violazione, anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, mentre in caso di recidiva nel biennio la multa sale da 350 a 1.400 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi.
C’è anche una disposizione nuova e molto specifica legata alla distrazione alla guida: il testo vieta espressamente di alterare i sistemi di intrattenimento audiovisivo delle vetture per consentire la riproduzione di contenuti video. La norma colpisce, ad esempio, gli interventi software o hardware che aggirano i blocchi previsti dai costruttori e permettono di usare YouTube, Netflix o altri servizi video mentre l’auto è in movimento. Il divieto varrebbe anche se, durante il controllo di polizia, il sistema non fosse effettivamente in uso, perché rileva l’alterazione del sistema e non soltanto la visualizzazione del video. In questo caso la sanzione prevista è compresa tra 80 e 320 euro.
Quando entreranno in vigore le nuove regole
Le modifiche descritte non sono ancora definitive. Il testo del nuovo Codice della Strada è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 e trasmesso al Parlamento il giorno successivo, dove è attualmente sottoposto all’esame delle commissioni competenti. Il percorso legislativo prevede ancora pareri, eventuali emendamenti e l’approvazione definitiva, quindi sia le sanzioni sia le date potrebbero subire modifiche prima della pubblicazione definitiva.
Secondo il calendario indicato dalla bozza, il nuovo Codice entrerebbe in vigore il 1° aprile 2027, ma le sue disposizioni acquisterebbero efficacia dal 1° gennaio 2028 e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Alcune ricostruzioni indicano invece il 30 aprile 2027 come data di entrata in vigore formale, con applicazione delle nuove regole a partire dal 1° gennaio 2028. Il testo contempla inoltre, in determinate condizioni, un possibile slittamento al 1° aprile 2028.
Fino a quel momento, quindi, rimarranno applicabili le norme già in vigore. La nuova revisione del Codice della Strada non sarà semplicemente un ulteriore giro di vite sulle multe, ma soprattutto un tentativo di riorganizzare le regole e le procedure di controllo introdotte negli ultimi anni, con particolare attenzione alle condotte che rappresentano un rischio reale per la sicurezza stradale: guida sotto l’effetto di alcol o droghe, distrazione da smartphone e alterazioni dei sistemi di intrattenimento di bordo.








