La nuova legge elettorale, ribattezzata Stabilicum, è stata approvata in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre 2026 e sostituisce il Rosatellum, in vigore dal 2017. Il nuovo sistema introduce un modello a base proporzionale con un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge almeno il 42 per cento dei voti, ma diverse sue disposizioni potrebbero essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale, soprattutto per il loro impatto sull’uguaglianza del voto, sulla libertà di scelta degli elettori e sull’assetto parlamentare della forma di governo.
Il nodo centrale non è stabilire se una singola regola sia “incostituzionale” in astratto: la Corte dovrà verificare se l’insieme dei meccanismi — premio di governabilità, capilista bloccati, aumento delle firme, indicazione del candidato premier e nuove regole sul voto all’estero — rispetti un equilibrio ragionevole tra stabilità dell’esecutivo, rappresentatività parlamentare e diritti dei cittadini. I precedenti più importanti restano le sentenze n. 1 del 2014 sul Porcellum e n. 35 del 2017 sull’Italicum.
Come potrebbe arrivare la questione alla Consulta
In Italia, cittadini, partiti politici e parlamentari non possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale per chiedere l’annullamento di una legge ritenuta incostituzionale. La Consulta, infatti, non è un organo a cui si può presentare un ricorso “popolare” o politico: non esiste, ad esempio, la possibilità per un cittadino, un partito o un gruppo di parlamentari di depositare autonomamente un atto per far esaminare una norma. L’accesso alla Corte avviene attraverso canali precisi previsti dalla Costituzione e dalle leggi processuali.
La via principale, nel caso della nuova legge elettorale, è il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. In concreto, un elettore che ritiene lesa la propria posizione giuridica può promuovere davanti a un giudice ordinario — di norma un Tribunale civile — un’azione a tutela del proprio diritto di voto. L’obiettivo non è chiedere direttamente alla Corte di cancellare la legge, ma sostenere davanti al giudice ordinario che alcune disposizioni della nuova normativa compromettono il pieno e corretto esercizio del voto in modo contrario ai principi costituzionali, come l’uguaglianza del voto, la libertà di scelta o la sovranità popolare.
Il giudice ordinario, tuttavia, non trasmette automaticamente il ricorso alla Corte Costituzionale. Prima di rimettere la questione alla Consulta, deve accertare due condizioni fondamentali. La prima è la rilevanza: la questione costituzionale deve essere necessaria per decidere la controversia. In altri termini, il giudice deve poter risolvere il caso soltanto dopo aver chiarito se la norma impugnata sia legittima o incostituzionale; se può decidere la causa anche senza affrontare quel dubbio, la questione non è rilevante.
La seconda condizione è la non manifesta infondatezza. Non basta affermare genericamente che una legge sia “ingiusta” o “sbagliata”: il giudice deve verificare se esistano argomenti giuridici sufficientemente solidi da mettere seriamente in discussione la costituzionalità della norma. Deve quindi valutare se il ricorrente abbia indicato principi costituzionali effettivamente violati e se la violazione sia plausibile alla luce della giurisprudenza della Corte e dei precedenti in materia elettorale.
Solo se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il giudice sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte Costituzionale. A quel punto la Consulta esamina la questione e può assumere tre decisioni principali: dichiarare la norma incostituzionale, con l’effetto di eliminarla dall’ordinamento; respingere la questione come infondata, confermando la legittimità della legge; oppure dichiararla inammissibile, ad esempio perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza o la non manifesta infondatezza della questione.
Nel caso dello Stabilicum, questo meccanismo è particolarmente importante perché consente di contestare la riforma prima ancora che essa venga applicata in una consultazione elettorale. Un elettore potrebbe infatti agire in giudizio sostenendo, per esempio, che il premio di maggioranza, i capilista bloccati, l’aumento delle firme o l’obbligo di indicare il candidato premier comprimano il diritto di voto o alterino l’equilibrio della forma di governo. Se il giudice ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, la Corte potrebbe essere chiamata a pronunciarsi prima delle prossime elezioni politiche.
Non è necessario attendere lo svolgimento delle elezioni. Nel caso dell’Italicum, la Corte si pronunciò con la sentenza n. 35 del 2017 prima che la legge fosse mai applicata in una consultazione politica; il Parlamento fu così costretto ad approvare una nuova legge elettorale, il Rosatellum. Questo precedente rende concrete le ipotesi di ricorsi presentati prima delle elezioni previste nel 2027.
I riferimenti costituzionali principali sono l’articolo 1, che sancisce la sovranità appartiene al popolo; l’articolo 3, che tutela l’uguaglianza; l’articolo 48, che garantisce il voto personale, eguale, libero e segreto; e l’articolo 51, che riguarda la parità di accesso uomini e donne alle cariche pubbliche.
Il premio di maggioranza: governabilità contro rappresentanza
Il punto più delicato è il premio di governabilità. Lo Stabilicum assegna 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato alla lista o coalizione che ottiene almeno il 42 per cento dei voti, con un tetto complessivo di 220 deputati e 113 senatori per la forza vincitrice. L’obiettivo dichiarato è evitare Parlamenti frammentati e governi instabili, ma il meccanismo può attribuire a una coalizione una quota di seggi molto superiore alla sua quota di voti.
La Corte non considera automaticamente incostituzionale un premio di maggioranza. Nella sentenza sull’Italicum, la Consulta ritenne compatibile con la Costituzione la combinazione tra premio e soglia di sbarramento del 3 per cento, purché il sistema non comprimesse eccessivamente la rappresentatività e non altersse in modo irragionevole l’uguaglianza del voto.
Il precedente del Porcellum, invece, è più critico per il legislatore. Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte censurò un premio attribuito senza una soglia minima di voti, perché poteva trasformare una forza politica minoritaria in maggioranza assoluta dei seggi, producendo una compressione eccessiva della rappresentanza.
Per lo Stabilicum, la soglia del 42 per cento è più alta del 40 per cento previsto dall’Italicum e il premio è delimitato da tetti assoluti. Questi elementi possono essere invocati a difesa della riforma: il sistema non premia chiunque arrivi primo, ma solo una coalizione che superi una soglia rilevante, e limita il numero massimo di parlamentari assegnabili.
Resta però il dubbio sulla base elettorale effettiva. Una coalizione può ottenere il premio con il 42 per cento dei voti espressi, ma se l’affluenza è bassa tale quota può corrispondere a una percentuale molto inferiore dell’elettorato complessivo. Il costituzionalista Fulco Lanchester ha sostenuto che attribuire la maggioranza assoluta dei segni a una quota esigua dell’elettorato totale potrebbe risultare irragionevole, soprattutto se non si considera chi non vota.
La Corte potrebbe quindi adottare un ragionamento complesso: non censurare il 42 per cento in sé, ma verificare se, alla luce dei tetti previsti, della soglia di sbarramento e della possibile bassa partecipazione, il premio produca uno squilibrio tale da violare gli articoli 3 e 48 della Costituzione. In altre parole, la questione non sarà soltanto aritmetica, ma riguarderà la proporzionalità complessiva del sistema e la sua capacità di tradurre fedelmente il voto popolare in rappresentanza parlamentare.
Preferenze semi-bloccate e libertà di scelta
Il secondo profilo riguarda le cosiddette preferenze semi-bloccate. La legge prevede liste di sette candidati per collegio, alternate per genere, con la possibilità per l’elettore di esprimere fino a tre preferenze. Tuttavia, il capolista è bloccato: è scelto dal partito e non può essere oggetto di preferenza.
La questione richiama direttamente la sentenza sul Porcellum. Nel 2014 la Corte dichiarò incostituzionale il sistema di liste bloccate perché impediva agli elettori di incidere concretamente sulla scelta dei propri rappresentanti. La Consulta, però, non affermò un divieto assoluto delle candidature bloccate: il problema è la misura in cui esse riducono la libertà di scelta.
Lo Stabilicum si differenzia dal Porcellum perché reintroduce le preferenze, ma conserva elementi di chiusura. Gli elettori possono scegliere alcuni candidati, ma non il capolista e soprattutto non i candidati inseriti nel listino destinato al premio di maggioranza, che sono individuati dai partiti. Più il peso dei seggi assegnati tramite il premio cresce, più la parte del Parlamento effettivamente scelta dagli elettori si riduce.
Qui la Corte potrebbe chiedersi se la combinazione tra preferenze, capilista bloccati e liste circoscrizionali destinate al premio garantisca ancora una scelta significativa. Se il premio assegna un numero rilevante di seggi attraverso candidati non sottoposti al voto di preferenza, l’elettore potrebbe avere un margine di decisione solo apparente: può esprimere preferenze, ma non determinare l’elezione di una parte rilevante dei parlamentari.
Parità di genere e capilista bloccati
Un profilo collegare riguarda la parità di genere. Le liste ordinarie prevedono l’alternanza tra candidati uomini e donne, ma la legge non impone che anche i capilista bloccati rispettino un criterio di alternanza di genere. Questo potrebbe consentire ai partiti di presentare capolista tutti dello stesso sesso.
Il costituzionalista Giuseppe Benedetto ha osservato che questa impostazione potrebbe mettere in discussione il principio di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche, tutelato dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. Se le regole di alternanza valgono solo per i candidati sottoposti a preferenza, ma non per i capilista, la tutela della parità risulterebbe parziale e potrebbe essere aggirata dalla scelta dei partiti.
La Corte potrebbe non ritenere incostituzionale l’esistenza stessa dei capilista bloccati, ma verificare se l’assenza di garanzie di genere nella loro designazione sia coerente con il principio costituzionale di parità. Il punto è particolarmente sensibile perché il capolista è una posizione di visibilità e di potere all’interno della lista: la sua esclusione dalle regole di bilanciamento di genere può ridurre concretamente le opportunità di accesso delle donne alle cariche elettive.
L’aumento delle firme per i nuovi partiti
Terzo nodo: le sottoscrizioni necessarie per presentare le liste. Il Rosatellum richiedeva tra 1.500 e 2.000 firme per collegio ai partiti privi di rappresentanza parlamentare. Lo Stabilicum alza la soglia a un minimo di 6.000 e un massimo di 7.000 firme per collegio per le formazioni non rappresentate in Parlamento, portando il totale necessario per presentarsi in tutti i collegi oltre le 300.000 firme. Si tratta di un aumento molto significativo, che rende l’accesso alle elezioni politiche particolarmente difficile per i nuovi movimenti, per le realtà civiche appena nate e per i partiti minori privi di una struttura territoriale consolidata. Una formazione che vuole presentarsi su tutto il territorio nazionale dovrebbe infatti riuscire a mobilitare in pochi mesi decine di migliaia di sostenitori, con costi organizzativi, tempi e risorse umane che spesso sono alla portata solo dei partiti già affermati.
La norma è giustificata dalla volontà di contrastare la frammentazione politica e limitare la presenza di micro-liste prive di radici elettorali. Tuttavia, l’aumento è così rilevante da rischiare di trasformare la raccolta delle firme in una vera e propria barriera d’ingresso: non filtra soltanto le liste occasionali o prive di sostegno reale, ma può scoraggiare anche soggetti politici nuovi, che non hanno ancora parlamentari, reti di attivisti diffuse o risorse economiche adeguate. In questo modo, il sistema tende a favorire chi è già dentro il circuito istituzionale, mentre rende più complicato il percorso di chi cerca di entrare nella competizione elettorale per la prima volta.
La Corte potrebbe esaminare la questione alla luce dell’articolo 3 della Costituzione e del diritto dei cittadini di associarsi in partiti per concorrere alla determinazione della politica nazionale. Una barriera d’accesso non è automaticamente illegittima: gli ordinamenti democratici possono imporre requisiti per garantire serietà, trasparenza e stabilità della competizione elettorale. Ma la Corte potrebbe ritenere eccessiva una soglia che rende particolarmente difficile, se non quasi proibitivo, il debutto elettorale di nuovi movimenti, soprattutto quando le esenzioni dalla raccolta delle firme sono riservate alle forze già rappresentate in Parlamento o dotate di una componente nei gruppi esistenti.
Il criterio decisionale sarebbe ancora una volta la proporzionalità. La Corte dovrebbe chiedersi se l’obiettivo di ridurre la frammentazione possa essere perseguito con strumenti meno restrittivi e se l’aumento delle firme sia proporzionato rispetto a quello scopo. Una soglia così elevata, unita a esenzioni a favore dei partiti già rappresentati in Parlamento, potrebbe tradursi in un vantaggio per le forze politiche consolidate, rendendo più difficile per i nuovi movimenti partecipare alle elezioni e limitando così il pluralismo politico.
L’indicazione del candidato premier
Un ultimo profilo riguarda l’obbligo per liste e coalizioni di indicare, al momento della presentazione di programmi e candidature, il proprio leader come candidato alla presidenza del Consiglio. Il nome non compare sulla scheda elettorale, ma la norma introduce un riferimento esplicito alla leadership governativa all’interno della competizione elettorale.
Le opposizioni vedono in questa previsione un tentativo di introdurre di fatto un premierato, cioè un meccanismo di investitura popolare diretta del capo del governo. La Costituzione italiana, invece, attribuisce al presidente della Repubblica il potere di nominare il presidente del Consiglio, previa consultazione, e il governo deve ottenere la fiducia delle Camere.
La legge ha cercato di neutralizzare l’obiezione con una clausola di salvaguardia: l’indicazione del candidato premier non incide sulle prerogative del capo dello Stato. Alcuni costituzionalisti, come Michele Belletti, ritengono che si tratti soltanto di un vincolo interno alle coalizioni, destinato a chiarire quale esponente politico guiderà eventualmente l’esecutivo.
Altri esperti, tra cui Giovanna De Minico, sollevano un dubbio più profondo: se il candidato premier viene percepito come direttamente investito dal voto popolare, quanto resta effettivamente libera la decisione parlamentare sulla fiducia e sulla eventuale revoca del governo? Il rischio è che la norma, pur senza modificare formalmente la forma di governo, produca un effetto politico di sostanziale personalizzazione e presa in carico del premier da parte dell’elettorato.
La Corte potrebbe valutare se l’obbligo sia un semplice adempimento informativo o se configuri un profilo di incompatibilità con il principio parlamentare. Non è detto che lo ritenga incostituzionale: la salvaguardia delle prerogative presidenziali e l’assenza del nome sulla scheda possono pesare a favore della legittimità. Ma la norma resta uno dei punti ideologicamente e giuridicamente più controversi della riforma.
Il voto all’estero e l’uguaglianza di rappresentanza
Un profilo ulteriore, meno centrato nelle prime discussioni ma potenzialmente rilevante, riguarda la riforma delle circoscrizioni Estero. La legge riduce da quattro a due le ripartizioni per la Camera — Europa e resto del mondo — ed elimina le ripartizioni al Senato, sostituendole con un’unica circoscrizione mondiale.
Il cambiamento può avere conseguenze rappresentative significative. Finora la suddivisione in ripartizioni garantiva almeno un deputato e un senatore per ciascuna area geografica. Con una circoscrizione unica, soprattutto al Senato, è possibile che tutti i seggi siano conquistati da candidati provenienti dalle aree con maggiore densità di elettori italiani, lasciando senza rappresentanza diretta continenti o regioni geografiche.
La Corte potrebbe essere chiamata a verificare se questa scelta rispetti il principio di uguaglianza del voto e una ragionevole rappresentanza degli italiani residenti all’estero. Non è automaticamente incostituzionale semplificare le circoscrizioni, ma se la riforma produce una marginalizzazione sistematica di intere aree del mondo, potrebbe emergere un profilo di irragionevolezza, soprattutto alla luce della funzione della circoscrizione Estero come strumento di rappresentanza dei cittadini residenti fuori dall’Italia.
Cosa può fare la Corte
La Corte Costituzionale dispone di diverse opzioni. Può dichiarare infondate le questioni, confermando pienamente la legge. Può dichiarare inammissibili alcuni ricorsi, per esempio perché il giudice rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza o la non manifesta infondatezza. Oppure può dichiarare incostituzionali singole disposizioni, senza necessariamente annullare l’intera legge.
L’ipotesi più realistica non è dunque un’eventuale bocciatura totale dello Stabilicum, ma un intervento selettivo su uno o più meccanismi. Le norme più esposte sembrano essere il premio di maggioranza, per i suoi effetti sulla corrispondenza tra voti e seggi; i capilista bloccati, per la libertà di scelta e la parità di genere; l’aumento delle firme, per l’accesso alla competizione elettorale; e l’indicazione del candidato premier, per la compatibilità con la forma di governo parlamentare.
Il precedente dell’Italicum dimostra che la Corte può intervenire prima delle elezioni e modificare radicalmente l’operatività di una riforma elettorale. Nel 2017 dichiarò incostituzionale il ballottaggio previsto dalla legge Renzi, rendendo di fatto inutilizzabile il sistema e obbligando il Parlamento ad approvare il Rosatellum.
Per lo Stabilicum, la sfida sarà capire se la Consulta consideri il nuovo impianto un correttivo ragionevole del proporzionale, orientato alla stabilità, oppure una costruzione che concentra troppo potere nelle mani delle coalizioni e dei partiti, riducendo la sostanza della sovranità popolare. La risposta dipenderà dalla lettura complessiva del sistema, non dalla sola soglia del 42 per cento.






