Giorgia Meloni registra la voce come marchio sonoro contro i deepfake: una tutela limitata utile più come deterrente

“Io sono Giorgia Meloni, io sono Giorgia Meloni”. Sono queste le quattro parole, ripetute due volte, che compongono il file audio depositato da Giorgia Meloni presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, l’EUIPO. La registrazione dura appena quattro secondi e contiene due pronunce della stessa frase, con intonazioni leggermente diverse. La domanda è stata presentata il 5 ottobre 2026 e risulta ancora in fase di esame: spetterà quindi all’EUIPO decidere se il suono possieda i requisiti necessari per essere riconosciuto come marchio dell’Unione europea.

La procedura è stata curata dallo studio legale romano MpmLegal, guidato dall’avvocato e professore Marco Mastracci, insieme a una società specializzata nella tutela della proprietà intellettuale. Nei documenti dell’EUIPO il deposito è identificato dal numero 3753194. Non si tratta, in senso tecnico, della registrazione della voce di Meloni in ogni sua possibile forma, ma della richiesta di proteggere uno specifico marchio sonoro: una determinata sequenza di parole pronunciata con quel timbro, quella cadenza e quelle inflessioni.

La scelta arriva in un momento in cui gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono ormai capaci di riprodurre una voce umana con grande precisione. Bastano pochi secondi di registrazione per costruire un modello vocale in grado di pronunciare frasi mai dette dalla persona reale. Nel caso di una figura politica come la presidente del Consiglio, il rischio non riguarda soltanto la reputazione personale: un audio falso potrebbe simulare una dichiarazione istituzionale, una telefonata riservata o un messaggio destinato a influenzare cittadini, mercati e avversari politici.

Una voce diventata simbolo politico

La frase scelta per il deposito non è casuale. “Io sono Giorgia” è il passaggio più riconoscibile del discorso pronunciato da Meloni nel 2019 durante una manifestazione politica a Roma: “Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”. Negli anni quelle parole sono state riprese, trasformate, campionate e utilizzate in meme, video e canzoni. Il frammento è diventato contemporaneamente uno strumento di identificazione per i sostenitori della leader di Fratelli d’Italia e un bersaglio ricorrente della satira e delle critiche degli oppositori.

Registrando il frammento vocale, Meloni prova quindi a trasformare un elemento della propria riconoscibilità politica in un segno tutelabile sul piano della proprietà industriale. L’operazione ha una componente giuridica, ma anche una forte dimensione comunicativa: rende pubblica la volontà di contrastare l’uso non autorizzato del suo nome e della sua voce in contenuti digitali, pubblicitari o politici.

La richiesta riguarda infatti diverse categorie di beni e servizi. Tra le classi indicate figurano i servizi di intrattenimento e produzione artistica, i contenuti digitali e l’organizzazione di manifestazioni politiche. Quest’ultimo riferimento lascia pensare che l’obiettivo non sia soltanto impedire l’uso della voce in pubblicità, video o prodotti multimediali, ma anche scoraggiare eventuali campagne elettorali o iniziative politiche che utilizzino la voce della presidente del Consiglio senza autorizzazione.

In questo senso, il deposito può essere letto come un segnale politico generale. Meloni comunica di avere adottato uno strumento formale per contestare la diffusione di messaggi falsi che potrebbero essere attribuiti a lei. L’operazione permette inoltre di rafforzare il legame tra la sua identità pubblica e una frase già diventata un elemento distintivo della sua immagine politica.

Che cos’è davvero un marchio sonoro

Il marchio sonoro è un segno distintivo composto esclusivamente da uno o più suoni. La sua funzione è analoga a quella di un marchio tradizionale: permette di riconoscere l’origine commerciale di un prodotto o di un servizio e di distinguerlo da quelli offerti da altri soggetti. Gli esempi più noti sono il ruggito del leone della Metro-Goldwyn-Mayer, il “tudum” che apre le produzioni Netflix e la musica di avvio di Windows 95 composta da Brian Eno.

In genere il marchio sonoro appartiene a un’impresa che utilizza quel suono sul mercato per rendere riconoscibile la propria attività. Il segno deve quindi svolgere una funzione distintiva in relazione a determinati beni o servizi. Non basta che un suono sia famoso o facilmente riconoscibile: deve essere collegato a un’attività economica e permettere al pubblico di identificare la provenienza commerciale di ciò che ascolta.

È proprio questo il punto che rende particolare la domanda di Meloni. La sua voce non è stata depositata come una proprietà assoluta, valida contro qualunque utilizzo. A essere sottoposta all’esame dell’EUIPO è una precisa registrazione: la frase “Io sono Giorgia Meloni”, ripetuta due volte, con il particolare timbro e la specifica interpretazione presenti nel file audio.

Prima del 2017, per registrare un marchio sonoro era necessario depositare una rappresentazione grafica del suono, come uno spettrogramma. Si trattava di una sorta di impronta visiva delle frequenze e delle caratteristiche dell’audio. Le regole europee hanno poi consentito di presentare direttamente un file sonoro, rendendo la procedura più adatta alle caratteristiche dei suoni, ma anche meno intuitiva per il pubblico. Il deposito di un file non significa infatti che ogni possibile uso della voce o del timbro sia automaticamente vietato.

La voce non è protetta in assoluto

Il principale equivoco riguarda proprio l’estensione della tutela. Registrare un marchio sonoro non significa impedire a chiunque di utilizzare una voce simile, né vieta ogni contenuto nel quale un sistema di intelligenza artificiale riproduca il timbro di Giorgia Meloni. La protezione riguarda innanzitutto la specifica sequenza sonora depositata e il suo utilizzo in relazione alle categorie di beni e servizi indicate nella domanda.

Secondo l’interpretazione degli esperti di diritto dei marchi, nel caso di una frase pronunciata da una persona il segno tutelato è composto dal contenuto verbale e dalle modalità con cui quel contenuto viene emesso: timbro, intonazione, cadenza e caratteristiche acustiche della registrazione. La tutela non si estende però automaticamente a qualsiasi frase pronunciata dalla stessa voce.

Per esempio, se qualcuno utilizzasse un sistema di clonazione vocale per far dire a Meloni “io sono comunista”, non sarebbe necessariamente configurabile una violazione del marchio sonoro costituito dalla frase “Io sono Giorgia Meloni”. Il problema potrebbe riguardare altri diritti, come il diritto all’identità personale, il diritto all’immagine, la protezione dei dati biometrici o le norme penali sui deepfake, ma non per forza il marchio depositato all’EUIPO.

La situazione può essere paragonata a quella di una breve sequenza musicale. Se un soggetto registra come marchio le prime note di una composizione, non può pretendere che ogni brano eseguito con lo stesso strumento o con una struttura simile costituisca automaticamente una violazione. Il diritto protegge il segno nella sua concreta funzione distintiva, non ogni elemento astratto che gli assomigli.

L’obiettivo: più deterrenza che blocco tecnico

La registrazione potrebbe comunque avere un effetto deterrente. Chi volesse utilizzare la voce di Meloni per un video pubblicitario, un contenuto digitale o una campagna politica potrebbe essere più prudente sapendo che esiste un titolo depositato presso l’EUIPO. Il marchio, se verrà registrato, fornirebbe un ulteriore argomento per chiedere la rimozione di un contenuto o contestare un uso commerciale non autorizzato.

Il suo valore maggiore potrebbe quindi essere preventivo e comunicativo. La registrazione rende più semplice sostenere che quel determinato audio è associato alla persona di Giorgia Meloni e che il suo impiego commerciale può creare confusione sull’origine del messaggio o suggerire un collegamento inesistente con la presidente del Consiglio. In alcuni casi, il solo rischio di ricevere una diffida o di affrontare una controversia legale potrebbe essere sufficiente a scoraggiare l’uso del file.

La situazione è diversa quando a utilizzare la voce clonata sono gruppi organizzati nella produzione e nella diffusione di disinformazione. Un soggetto che realizza un deepfake per alterare il dibattito pubblico potrebbe non essere interessato a sfruttare commercialmente il marchio. Potrebbe inoltre operare rapidamente, attraverso account anonimi, piattaforme estere o reti difficili da identificare. In questi casi, il deposito del marchio difficilmente impedirebbe la creazione del falso audio o ne garantirebbe la rimozione immediata.

Il marchio, dunque, non è un sistema tecnico di autenticazione. Non impedisce a un software di analizzare registrazioni pubbliche, ricostruire il timbro vocale e generare nuove frasi. Non funziona come un filtro capace di riconoscere in tempo reale ogni imitazione della voce e non permette di bloccare automaticamente tutti i file caricati online.

I precedenti nel mondo dello spettacolo

Meloni non è la prima personalità pubblica a ricorrere a questa strategia. Nel mondo dello spettacolo, la voce è da tempo considerata un elemento di riconoscibilità e di valore economico. Il doppiatore Luca Ward ha valutato la possibilità di proteggere il proprio timbro vocale, mentre la cantante Giusy Ferreri ha presentato una richiesta all’EUIPO che, secondo le informazioni disponibili, risultava ancora in sospeso nell’archivio dell’ufficio. Non è invece chiaro, sulla base dei dati citati, se eventuali registrazioni siano state perfezionate in altri archivi nazionali o internazionali.

Negli Stati Uniti anche Taylor Swift ha presentato una richiesta legata alla tutela del proprio marchio vocale e della propria immagine contro i cloni creati con l’intelligenza artificiale. Il fenomeno riguarda quindi non soltanto i politici, ma anche cantanti, attori, doppiatori, influencer e personaggi televisivi, cioè tutti coloro la cui voce rappresenta una parte importante della loro identità pubblica e del loro valore commerciale.

La differenza tra queste situazioni è però significativa. Per un cantante o un attore, la voce può essere direttamente associata a concerti, film, pubblicità, merchandising e produzioni artistiche. Per una presidente del Consiglio, invece, il rischio principale è collegato alla credibilità istituzionale e alla possibilità che un audio falso venga interpretato come una dichiarazione autentica. Il problema non è quindi soltanto economico, ma anche democratico e politico.

Il precedente della truffa ai danni di imprenditori

La minaccia non è teorica. Nel febbraio 2025 emerse che la voce del ministro della Difesa Guido Crosetto era stata utilizzata in telefonate rivolte a un gruppo di imprenditori. I truffatori avrebbero chiesto denaro per pagare il riscatto di giornalisti italiani presentati come sequestrati all’estero. Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa, una vittima avrebbe effettuato un bonifico di circa un milione di euro verso un conto a Hong Kong.

Un episodio di questo tipo mostra perché la clonazione vocale possa produrre conseguenze molto concrete. La voce di una persona conosciuta viene usata per costruire fiducia e superare le normali cautele. Se il destinatario riconosce il timbro del ministro, di un imprenditore o di un familiare, può essere portato a considerare autentica una richiesta che in realtà proviene da un truffatore.

Nel caso di una figura politica di primo piano, i possibili effetti possono essere ancora più ampi. Un falso messaggio potrebbe annunciare una decisione del governo, simulare una comunicazione riservata, provocare una reazione sui mercati o alimentare tensioni internazionali. La voce clonata può diventare così uno strumento di frode individuale, ma anche di propaganda, manipolazione e guerra informativa.

Le altre tutele giuridiche

Il marchio sonoro è soltanto uno degli strumenti disponibili. La voce, intesa come elemento distintivo dell’identità di una persona, può essere tutelata anche attraverso il diritto all’immagine previsto dall’articolo 10 del Codice civile e mediante le norme sul diritto d’autore, quando l’utilizzo non autorizzato riguarda contenuti creativi o registrazioni protette.

La voce può inoltre essere considerata un dato biometrico personale quando viene utilizzata per identificare una persona. In questo caso entrano in gioco anche le regole del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il GDPR. La disciplina può diventare rilevante soprattutto quando la raccolta, l’analisi o la riproduzione del campione vocale avvengono senza una base giuridica adeguata.

In Italia, dal 2025, esiste inoltre l’articolo 612-quater del Codice penale, relativo alla diffusione illecita di contenuti generati o manipolati con strumenti di intelligenza artificiale capaci di rappresentare come reali situazioni, dichiarazioni o immagini che non lo sono. La pena può arrivare fino a cinque anni di reclusione. In un’ipotetica contraffazione della voce di Meloni, il problema giuridico principale potrebbe quindi essere la falsificazione di un dato biometrico e la diffusione di un contenuto falso, non la violazione della frase registrata come marchio.

Questa distinzione è importante anche per le richieste di rimozione. Se un audio falso viene pubblicato su una piattaforma, invocare le norme sui deepfake, sulla tutela dell’identità personale o sulla privacy potrebbe risultare più efficace e coerente rispetto al tentativo di sostenere che ogni imitazione del timbro costituisca una violazione del marchio sonoro.

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