Il Consiglio costituzionale francese ha bocciato il divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni, giudicandolo una restrizione sproporzionata della libertà di espressione e comunicazione. La decisione colpisce l’articolo 1 della legge approvata dal Parlamento il 21 luglio e impone al governo di ripensare profondamente il testo.
La norma, promossa dal presidente Emmanuel Macron come una misura “di civiltà”, non è mai entrata effettivamente in vigore. A meno di un mese dall’approvazione parlamentare, il provvedimento è stato fermato dall’organo incaricato di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione francese.
Il Consiglio costituzionale ha accolto il ricorso presentato da alcuni deputati della sinistra, tra cui esponenti del Partito socialista e di La France Insoumise. I giudici hanno riconosciuto la legittimità dell’obiettivo perseguito dalla legge, cioè proteggere i minori dai rischi legati all’uso delle piattaforme digitali, ma hanno ritenuto che lo strumento scelto dal legislatore non rispettasse il necessario equilibrio tra tutela dei minori e diritti fondamentali.
Una limitazione giudicata sproporzionata
Secondo il Consiglio costituzionale, il divieto generalizzato imposto agli under 15 rappresenta una limitazione della libertà di espressione e comunicazione che non è “adeguata, necessaria e proporzionata”. La disposizione avrebbe infatti impedito a tutti i minori di 15 anni di accedere a un’ampia categoria di servizi online, senza distinguere in modo sufficientemente preciso tra le diverse piattaforme e i rischi effettivamente associati al loro utilizzo.
I giudici hanno comunque riconosciuto l’esistenza di un’esigenza costituzionale legata alla protezione dell’interesse superiore del minore. La legge nasceva dall’intenzione di contrastare fenomeni come la dipendenza, l’isolamento e frodi. Tuttavia, secondo il Consiglio, la protezione dei ragazzi non può tradursi automaticamente in un divieto indistinto e applicato a tutti i servizi di comunicazione online.
Il problema, rilevato nella decisione, è che la norma avrebbe incluso anche piattaforme e servizi per i quali i rischi per la salute e la sicurezza dei minori non risultavano dimostrati. Il divieto avrebbe riguardato, in base alla formulazione della legge, qualsiasi piattaforma capace di permettere agli utenti di entrare in contatto, comunicare, condividere contenuti o scoprire altri utenti e materiali.
In questa definizione sarebbero rientrati social network come TikTok, Snapchat, Instagram e X, ma anche alcune funzionalità di YouTube, applicazioni di messaggistica e giochi online. Un perimetro considerato eccessivamente ampio, perché non basato su una valutazione individuale dei pericoli presentati da ciascun servizio o delle garanzie offerte agli utenti.
Le eccezioni non bastavano
La legge prevedeva alcune eccezioni, ma secondo il Consiglio costituzionale erano troppo limitate. Avrebbero riguardato soprattutto Wikipedia e altre enciclopedie online, i siti scientifici e le piattaforme con finalità didattiche.
Restavano invece fuori, almeno nella formulazione contestata, altri servizi che possono avere una dimensione collaborativa o sociale senza essere necessariamente assimilabili alle piattaforme considerate più rischiose. Tra gli esempi indicati nelle motivazioni figurano i servizi per la condivisione di contenuti di svago, informazione o mutuo aiuto, oltre ai videogiochi online caratterizzati da una forte componente collaborativa e sociale.
È proprio questa assenza di differenziazione ad aver contribuito alla bocciatura dell’articolo 1. Per i giudici, il legislatore avrebbe dovuto valutare non solo la natura generale del servizio, ma anche il tipo di interazioni consentite, i rischi concreti e i sistemi di protezione messi a disposizione delle piattaforme.
Nessuna distinzione tra un bambino e un quattordicenne
Un altro elemento critico riguarda l’applicazione uniforme del divieto a tutti i minori di 15 anni. La legge avrebbe trattato allo stesso modo ragazzi molto diversi per età e grado di maturità, senza distinguere, per esempio, tra un bambino di 6 anni e un adolescente di 14.
Il Consiglio costituzionale ha osservato che una disciplina così rigida non teneva conto delle differenze individuali e familiari. Il testo non avrebbe lasciato ai genitori la possibilità di intervenire sulla base dell’età del figlio, del suo livello di maturità, della situazione familiare o delle caratteristiche del servizio digitale.
In particolare, i genitori non avrebbero potuto, dopo essere stati informati dei rischi e delle garanzie offerte da una piattaforma, revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l’accesso a determinati servizi. L’assenza di questa possibilità avrebbe contribuito a rendere la norma troppo generale e poco flessibile.
Il nodo non riguarda soltanto il ruolo delle famiglie, ma anche la capacità della legge di adattarsi a situazioni differenti. Un adolescente prossimo ai 15 anni e un bambino della scuola primaria avrebbero infatti subito lo stesso divieto, indipendentemente dalle loro condizioni personali e dal tipo di piattaforma utilizzata.
Il problema della verifica dell’età
La legge presentava inoltre una difficoltà tecnica e giuridica legata alla verifica dell’età degli utenti. Per impedire l’accesso ai minori di 15 anni, le piattaforme avrebbero dovuto verificare l’età di chi utilizza i loro servizi. Questo controllo avrebbe inevitabilmente coinvolto anche gli adulti.
Secondo il Consiglio costituzionale, il testo non offriva garanzie giuridiche sufficienti per stabilire entro quali limiti la verifica potesse essere effettuata e come tutelare la privacy degli utenti. La legge non avrebbe definito in modo adeguato le condizioni e le modalità del controllo, lasciando aperta una questione particolarmente delicata.
Il contrasto tra protezione dei minori e tutela dei dati personali era già apparso come uno degli aspetti più complessi del provvedimento. Per applicare il divieto, le piattaforme avrebbero dovuto impedire la creazione di nuovi account agli under 15 e, in un secondo momento, individuare ed eliminare quelli già esistenti.
La verifica dell’età avrebbe quindi rappresentato un passaggio essenziale, ma il testo approvato dal Parlamento non avrebbe previsto un quadro abbastanza preciso per garantire che il controllo non si trasformasse in una raccolta eccessiva o non sufficientemente regolata di informazioni personali.
La legge non era ancora operativa
La bocciatura dell’articolo 1 rende ormai superata la tabella di marcia prevista dalla legge. A partire da settembre avrebbe dovuto scattare il divieto per gli under 15 di aprire nuovi account sui social network. Nei mesi successivi, le piattaforme avrebbero dovuto procedere alla rimozione degli account già appartenenti a minori al di sotto della soglia stabilita.
Queste misure non saranno applicate, perché la disposizione centrale della legge è stata dichiarata incostituzionale prima della sua entrata in vigore. La legge, approvata il 21 luglio, è rimasta dunque in vigore per meno di un mese senza produrre gli effetti previsti sul sistema dei social network.
Il Consiglio costituzionale è stato chiamato a pronunciarsi esclusivamente sull’articolo 1. La sua decisione non riguarda quindi gli altri articoli del provvedimento, tra cui quello relativo all’utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori.
Resta il divieto dei cellulari nelle scuole
Il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori non è stato esaminato dai giudici e, secondo il provvedimento, resta destinato a entrare in vigore dal primo settembre.
La decisione sul divieto dei social non si estende quindi automaticamente a questa misura. I due interventi erano inseriti nella stessa legge, ma il ricorso sottoposto al Consiglio costituzionale riguardava soltanto la disposizione che fissava a 15 anni l’età minima per l’accesso ai social network.
Poiché il ricorso sottoposto al Consiglio costituzionale riguardava esclusivamente l’articolo 1, i giudici non sono stati chiamati a esaminare il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori, previsto dalla stessa legge a partire dal 1° settembre. Il governo dovrà pertanto distinguere i due piani: da una parte la norma sui telefoni cellulari negli istituti scolastici, che non è stata messa in discussione dal Consiglio; dall’altra il divieto per gli under 15, che dovrà essere completamente riscritto o comunque modificato per superare le obiezioni costituzionali.
Macron chiede una nuova legge
Dopo la decisione del Consiglio costituzionale, Emmanuel Macron ha incaricato il primo ministro Sébastien Lecornu di elaborare rapidamente una nuova versione della legge. L’obiettivo indicato dall’Eliseo è arrivare a una riforma entro la primavera del 2027.
In un comunicato, la presidenza francese ha ribadito che la determinazione di Macron a portare avanti il provvedimento resta totale. Il nuovo testo dovrà però tenere conto delle indicazioni dei giudici e del quadro europeo, oltre a risolvere le difficoltà legate alla definizione delle piattaforme, alla verifica dell’età, alla privacy e al ruolo dei genitori.
La scadenza politica è particolarmente ravvicinata: una nuova legge dovrebbe essere approvata prima del 18 aprile 2027, data prevista per il primo turno delle elezioni presidenziali. Il governo dovrà quindi muoversi in tempi stretti se vorrà trasformare la promessa di Macron in una norma effettivamente applicabile prima della fine del mandato.
Le motivazioni dettagliate della decisione sono attese per ottobre e potrebbero chiarire ulteriormente i margini entro i quali il Parlamento e l’esecutivo potranno intervenire. Il governo sarà chiamato a tradurre le indicazioni del Consiglio costituzionale in una disciplina più selettiva, proporzionata e compatibile con i diritti fondamentali.
La Francia voleva anticipare l’Europa
Il provvedimento era stato presentato lo scorso autunno e aveva rapidamente assunto un valore politico centrale per Macron. La Francia puntava a diventare il primo Paese europeo a introdurre un limite di età di questo tipo per l’accesso ai social network, seguendo il modello dell’Australia.
Anche altri Paesi stanno valutando misure analoghe. Spagna e Regno Unito stanno lavorando a interventi per limitare l’accesso dei minori alle piattaforme social, mentre in Italia sono state avanzate diverse ipotesi che finora non si sono concretizzate.
La decisione francese potrebbe quindi avere conseguenze anche sul dibattito europeo. Il problema della protezione dei minori online resta infatti al centro dell’attenzione d, ma la sentenza mostra quanto sia difficile costruire una disciplina che sia contemporaneamente efficace, applicabile dal punto di vista tecnico e compatibile con la libertà di espressione e la tutela della privacy.
Una nuova sfida per il governo
Il governo francese dovrà ora affrontare una riscrittura complessa. Non basterà sostituire la soglia dei 15 anni o correggere singoli passaggi della norma: le obiezioni sollevate dal Consiglio costituzionale riguardano l’impianto complessivo del provvedimento.
Sarà necessario definire con maggiore precisione quali servizi debbano essere soggetti alle restrizioni, distinguendo tra piattaforme in base ai rischi concreti e ai sistemi di protezione adottati. Dovrà inoltre essere chiarito il ruolo delle famiglie, prevedendo eventualmente margini di intervento legati all’età e alla maturità del minore.
Resta poi da risolvere la questione della verifica dell’età. Qualunque nuovo meccanismo dovrà evitare che la protezione degli under 15 comporti controlli privi di garanzie adeguate per la riservatezza degli adulti e dei minori.
La legge approvata il 21 luglio non è dunque semplicemente stata rinviata: il suo impianto principale è stato respinto perché considerato incompatibile con i diritti costituzionali. Macron e Lecornu dovranno ora trovare un equilibrio diverso, capace di proteggere i minori senza applicare un divieto generalizzato a servizi e utenti troppo diversi tra loro.









