L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, finisce nuovamente al centro della cronaca giudiziaria. Il Tribunale di Milano l’ha infatti condannata in primo grado a risarcire oltre 300mila euro a due ex collaboratori, ritenendo illegittima l’interruzione anticipata dei rapporti di collaborazione e insussistente la giusta causa invocata per il recesso. La vicenda, emersa solo ora ma definita da una sentenza dello scorso marzo, aggiunge un nuovo capitolo complesso alla parabola politica e giudiziaria dell’eurodeputata, già al centro di forti tensioni mediatiche negli ultimi mesi.
Secondo quanto ricostruito nella decisione del giudice Franco Caroleo, sezione Lavoro del Tribunale di Milano, i due assistenti avevano lavorato alla campagna elettorale di Salis ed erano stati regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita IVA, destinati a scadere alla fine del mandato parlamentare, cioè il 16 luglio 2029. Eppure, dopo pochi mesi dall’avvio del rapporto, nel febbraio 2025, la collaborazione fu interrotta in anticipo, senza preavviso e senza che fosse stata dimostrata una causa tale da giustificare il licenziamento.
La decisione del Tribunale
La sentenza, secondo quanto riportato, è particolarmente severa nel merito processuale. Il tribunale ha osservato che spetta al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa, ma Salis non si è costituita in giudizio e, di fatto, non ha fornito elementi idonei a sostenere la legittimità dei recessi. Da qui la conclusione del giudice: la giusta causa non risulta dimostrata, e i licenziamenti impugnati devono considerarsi privi di fondamento.
Il provvedimento riconosce ai due ex collaboratori un risarcimento complessivo di 300.900 euro, oltre a 10mila euro per le spese legali. Le somme sarebbero state calcolate in base alle retribuzioni che i due avrebbero percepito fino alla naturale scadenza dei contratti, se il rapporto fosse proseguito fino al termine della legislatura. In sostanza, il tribunale ha ritenuto che il danno economico subito dai lavoratori coincida con i compensi mancati a causa dell’interruzione anticipata e ingiustificata del rapporto.
I rapporti di lavoro e la rottura
La vicenda nasce nel contesto dell’attività politica e organizzativa legata all’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo, avvenuta nel giugno 2024 con la lista Avs. I due collaboratori avevano seguito la campagna elettorale e poi continuato a lavorare per l’eurodeputata con funzioni simili, legate alla gestione di progetti politici, alla comunicazione, all’organizzazione di eventi in Italia e all’estero, ai contatti istituzionali e alla consulenza strategica. I compensi mensili, secondo quanto emerso, erano sostanzialmente equivalenti: 2.900 e 3.000 euro al mese.
Il rapporto, però, si sarebbe incrinato in tempi rapidi. Uno dei recessi fu motivato con il venir meno del rapporto fiduciario e con una situazione di incompatibilità ambientale e personale; l’altro venne giustificato con la manifesta insoddisfazione nei confronti dei contenuti della collaborazione. Motivazioni che, però, non hanno convinto il tribunale, anche perché non supportate da una prova adeguata della loro fondatezza.
L’assenza in giudizio
Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguarda la mancata partecipazione di Salis al giudizio di primo grado. Gli avvocati dei due ex collaboratori avrebbero tentato invano di notificare gli atti al suo indirizzo di residenza ufficiale, senza riuscire a perfezionare la comunicazione.
Proprio questo elemento ha avuto un peso rilevante nel processo, perché l’assenza della parte convenuta ha impedito di controbattere alle richieste dei ricorrenti e di produrre eventuali giustificazioni documentali. Il giudice ha così deciso sulla base del materiale fornito dai lavoratori, ritenendo insufficiente la prova della legittimità dei recessi. È anche per questo che la sentenza ha assunto un valore particolarmente rilevante, non solo economico ma anche simbolico.
Salis contesta la sentenza e prepara l’appello, Fratoianni invita alla prudenza in attesa dell’esito del procedimento
Ilaria Salis ha risposto pubblicamente alla notizia della condanna parlando di una vicenda che definisce “surreale”. In una nota, l’eurodeputata ha spiegato che la decisione del Tribunale di Milano è di primo grado e che il procedimento è attualmente pendente in appello. Salis sostiene di contestare integralmente il provvedimento e di aver già impugnato la sentenza.
La parlamentare afferma inoltre di non aver avuto la possibilità di difendersi in modo pieno nel giudizio di primo grado, perché, a suo dire, le notifiche non le sarebbero mai pervenute nonostante fossero note le modalità per contattarla. Secondo la sua versione, sarebbe stato sufficiente inviare una comunicazione via posta elettronica o Pec per consentirle di partecipare al processo. Salis ribadisce quindi la propria fiducia nel secondo grado di giudizio, auspicando che l’appello possa chiarire la vicenda in maniera completa.
Di segno opposto la posizione degli avvocati dei due ex collaboratori, che hanno parlato di una sentenza chiara e favorevole ai loro assistiti. Per i legali, il tribunale avrebbe confermato l’irregolarità dei recessi e l’assenza di una legittima ragione a sostegno dell’interruzione dei rapporti. Anche sul piano delle notifiche, la difesa dei lavoratori ritiene corretta la procedura seguita e confida che la Corte d’Appello confermi la decisione di primo grado.
Alla vicenda ha reagito anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e figura di riferimento di Avs, che ha scelto una linea prudente. Il deputato ha dichiarato di essere sempre per il rispetto delle sentenze e, allo stesso tempo, dei diritti dei lavoratori. Per questo ha sottolineato che bisogna attendere l’esito dell’appello prima di esprimere un giudizio definitivo.
Una posizione che mira a tenere insieme la solidarietà politica verso Salis e il riconoscimento della gravità della decisione giudiziaria di primo grado. Anche sul piano politico, infatti, il caso rischia di produrre effetti non marginali, soprattutto perché riguarda una figura molto esposta nel dibattito pubblico e già al centro di una narrazione fortemente polarizzata.
Il quadro giuridico
Sul piano giuridico, la vicenda richiama il principio della giusta causa previsto dall’articolo 2119 del Codice civile, che consente la risoluzione immediata del rapporto solo in presenza di una condotta così grave da compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti. In concreto, la giusta causa viene normalmente riconosciuta in presenza di comportamenti particolarmente seri, come il rifiuto reiterato di eseguire le direttive, l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, la divulgazione di informazioni riservate, condotte di concorrenza sleale, aggressioni verbali o fisiche o violazioni delle norme di sicurezza. In giudizio, però, l’onere della prova spetta sempre al datore di lavoro: se non dimostra in modo adeguato le ragioni del recesso, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo e il lavoratore ha diritto al reintegro o, nei casi previsti, al risarcimento del danno per le retribuzioni perse.









