Concessioni balneari, il Consiglio di Stato mette la parola fine: niente più proroghe, gare pubbliche entro settembre 2027

Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo sulla lunga e controversa vicenda delle concessioni balneari, chiarendo in modo inequivocabile che tutti i Comuni italiani dovranno bandire e concludere le gare pubbliche per l’assegnazione delle spiagge entro il 30 settembre 2027, senza possibilità di ulteriori proroghe e con indennizzi riconosciuti solo in casi rigorosamente dimostrati e documentati. Questa sentenza segna la fine di un sistema che per quasi due decenni ha permesso agli stessi gestori di mantenere il controllo degli stabilimenti senza alcuna gara, violando di fatto le norme europee sulla concorrenza e generando un mercato statico, poco innovativo e con prezzi tra i più alti d’Europa.

La sentenza del Consiglio di Stato: il 2027 come limite massimo, non come garanzia automatica

Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il termine del 30 settembre 2027 non rappresenta una “nuova scadenza automatica” a favore degli attuali gestori, ma costituisce il limite massimo entro cui completare la riassegnazione delle concessioni attraverso procedure pubbliche, trasparenti e concorrenziali. In altre parole, la data fissata dal legislatore ha una funzione acceleratoria e non dilatoria: se un Comune riesce a espletare la gara prima del previsto e il nuovo concessionario è pronto a subentrare, la vecchia concessione può cessare anche anticipatamente, con provvedimento motivato e nel rispetto delle procedure amministrative. Il quadro temporale tracciato dai giudici è articolato e prevede il 30 marzo 2027 come scadenza per la pubblicazione dei bandi da parte dei Comuni, il 30 giugno 2027 per l’attivazione della fase di prima applicazione dei risultati delle gare, il 30 settembre 2027 come scadenza delle vecchie concessioni balneari e il 31 marzo 2028 come eventuale estensione della validità delle concessioni solo per casi eccezionali e motivati. Anche nell’ipotesi di estensione fino a marzo 2028, la gara per gli stabilimenti dovrà comunque essere fatta entro le tempistiche previste per tutti gli altri bandi, trattandosi solo di un prolungamento tecnico della validità della vecchia concessione e non di un rinvio delle procedure.

Indennizzi non automatici: solo per investimenti non ammortizzati dimostrati

Uno dei nodi più delicati della riforma riguarda gli indennizzi per i gestori uscenti, una questione che ha generato forti tensioni tra le associazioni di categoria e il Governo. Il Governo aveva ipotizzato compensazioni per chi avesse dovuto abbandonare la gestione a seguito della gara, ma il Consiglio di Stato ha ridimensionato nettamente questa possibilità, chiarendo che non esiste alcun diritto generalizzato e automatico all’indennizzo. I giudici hanno stabilito che il riconoscimento sarà possibile solo quando il concessionario dimostri, a proprio onere, la presenza di investimenti non ancora ammortizzati e destinati a perdere valore con la cessazione del rapporto. L’onere della prova ricade quindi interamente sul gestore, che dovrà documentare in modo puntuale l’entità degli investimenti, il loro stato di ammortamento e il nesso causale con la fine della concessione. Solo in questi casi, valutati caso per caso dalle amministrazioni competenti, potrà essere riconosciuto un indennizzo, mentre tutti gli altri gestori uscenti non avranno diritto a nessuna compensazione automatica.

Perché le concessioni non sono state messe a gara prima: vent’anni di proroghe e rinvii

La questione delle concessioni balneari affonda le radici in una normativa italiana che, fino al 2009, prevedeva il cosiddetto “diritto di insistenza”, un meccanismo in base al quale chi gestiva un bene dello Stato in concessione aveva una preferenza nella riassegnazione alla scadenza. Questo principio è stato abolito dopo la riforma europea della concorrenza, ma per quasi due decenni i vari governi italiani hanno rinviato l’applicazione della norma con una serie di proroghe che hanno di fatto congelato il mercato. Nel 2009 il quarto Governo Berlusconi prorogò le concessioni fino al 2015, nel 2012 il Governo Monti le prorogò fino al 2020, nel 2016 la Corte di Giustizia Europea dichiarò illegittime le proroghe, nel 2018 il Governo Conte I prorogò fino al 2033, nel 2021 il Consiglio di Stato annullò la proroga di Conte imponendo gare entro il 2023, nel 2022 il Governo Draghi prorogò al 2024 per permettere ai Comuni in ritardo di adeguarsi, sempre nel 2022 il Governo Meloni prorogò al 31 dicembre 2025 e infine nel 2024 il Governo Meloni prorogò a settembre 2027 per consentire ai Comuni di mettersi in regola. Il risultato è stato un sistema in cui, di fatto, l’Italia ha violato per anni le norme europee sulla concorrenza, mantenendo in vita concessioni che avrebbero dovuto essere riassegnate tramite gare pubbliche già da oltre un decennio.

Le conseguenze delle proroghe: assenza di concorrenza e prezzi alti per i consumatori

Tutte le spiagge italiane sono pubbliche e, dove fisicamente possibile, deve essere garantito un accesso libero via terra, ma i gestori degli stabilimenti balneari operano in regime di concessione, pagando allo Stato un canone per usare quelle spiagge a fini di lucro. L’assenza di gare per decenni ha permesso agli stessi gestori di mantenere il proprio stabilimento per generazioni, senza dover assicurare investimenti significativi o migliorare i servizi, creando una categoria statica e protetta dall’assenza di concorrenza. La conseguenza più visibile per i consumatori è stata l’aumento dei prezzi, poiché senza la pressione competitiva di nuovi operatori non c’è stato alcun incentivo a contenere i costi o a innovare l’offerta. Questo sistema ha generato una carenza strutturale di investimenti, servizi spesso inadeguati e costi elevati per i turisti, con l’Italia che si è posizionata tra i Paesi europei con i prezzi più alti per l’accesso agli stabilimenti balneari.

Quanto costa andare in uno stabilimento in Italia e all’estero

Secondo i dati di Altroconsumo, nell’estate 2026 il costo medio settimanale di uno stabilimento balneare in Italia, considerando un ombrellone e due lettini, si attesta intorno ai 225-238 euro, con picchi che superano i 350-400 euro a settimana nelle località più esclusive e affollate come Alassio, Taormina, Gallipoli e alcune spiagge della Versilia e della Sardegna. Rispetto al 2025, i prezzi sono aumentati in media del 6%, mentre nell’arco degli ultimi cinque anni il rincaro complessivo ha raggiunto il 24%, con alcune località che hanno registrato incrementi fino al 16% solo nell’ultimo anno. A livello giornaliero, la spesa media per un ombrellone e due lettini si colloca tra i 32 e i 38 euro, ma nelle “spiagge vip” si possono toccare cifre record: il Codacons ha segnalato casi in cui il costo arriva fino a 1.500 euro al giorno in alcune località della Versilia, mentre in Sardegna e in Puglia si registrano tariffe che superano i 90-120 euro al giorno.

In altri Paesi europei e mediterranei, la situazione è molto diversa e i prezzi risultano significativamente più bassi, riflettendo mercati più concorrenziali e una maggiore rotazione dei gestori. Secondo un’inchiesta de Il Messaggero, in Albania il costo settimanale per un ombrellone e due lettini varia tra 50 e 140 euro, con tariffe giornaliere che si aggirano intorno ai 7-20 euro. In Grecia, al di fuori delle isole più costose come Mykonos e Santorini, il prezzo giornaliero oscilla tra 5 e 20 euro, con una media settimanale che varia tra 105 e 210 euro, mentre nelle località meno battute come l’isola di Paros si parte da circa 12 euro al giorno. In Spagna, nelle destinazioni più gettonate come le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca, Minorca), la tariffa media per un ombrellone e due lettini oscilla tra 12 e 20 euro al giorno, con una spesa settimanale che varia tra 84 e 140 euro, mentre sulla Costa Brava la media si attesta intorno ai 12 euro al giorno.

Il divario di prezzo tra l’Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo riflette, almeno in parte, la diversa struttura concorrenziale dei mercati balneari: dove le concessioni sono assegnate tramite gare pubbliche e la rotazione dei gestori è più frequente, i prezzi tendono a essere più bassi e l’offerta più dinamica e innovativa. In Italia, al contrario, l’assenza di gare per quasi due decenni ha permesso agli stessi gestori di mantenere il controllo degli stabilimenti per generazioni, senza dover assicurare investimenti significativi o migliorare i servizi, creando una categoria statica e protetta dall’assenza di concorrenza. Questo sistema ha generato una carenza strutturale di investimenti, servizi spesso inadeguati e costi elevati per i turisti, con l’Italia che si è posizionata tra i Paesi europei con i prezzi più alti per l’accesso agli stabilimenti balneari, nonostante la qualità dei servizi offerti non sia sempre proporzionata ai costi richiesti.

Cosa cambia per Comuni e gestori: obbligo di bandire subito, rischio di perdere la spiaggia prima del 2027

La sentenza del Consiglio di Stato ha un impatto immediato sull’operato dei Comuni, che non possono più temporeggiare o attendere passivamente la scadenza del 2027. I giudici hanno chiarito che “attendere la scadenza del 30 settembre 2027, quando esistono già le condizioni per procedere, avrebbe una finalità meramente dilatoria”, invitando le amministrazioni locali ad avviare “senza indugi” le procedure di gara e a concluderle nel più breve tempo possibile. Il termine del 2027 è quindi un tetto massimo, non un invito a temporeggiare, e i Comuni che ritarderanno ingiustificatamente l’avvio delle gare rischiano contenziosi e procedure di infrazione. Per i gestori uscenti, il rischio concreto è di perdere la concessione prima del 2027, se il Comune completa la gara in anticipo e il nuovo operatore è pronto a subentrare, senza alcun obbligo di attendere la data limite.

Il contesto europeo: la direttiva Bolkestein e l’obbligo di concorrenza

La spinta verso le gare pubbliche viene direttamente dall’Unione europea, in particolare dalla direttiva Bolkestein (2006/123/CE), che impone agli Stati membri di garantire concorrenza, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione delle concessioni demaniali. L’Italia, con le sue proroghe ripetute, ha di fatto eluso per anni questi obblighi, esponendosi a procedure di infrazione e a sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno dichiarato illegittime le proroghe nazionali. La sentenza del Consiglio di Stato si inserisce in questo quadro, ribadendo che le concessioni già oggetto di plurime proroghe devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023 e che il termine del 2027 rappresenta solo il limite massimo per completare il passaggio al sistema concorrenziale richiesto dall’Unione europea.

Verso il 2027: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Nei prossimi mesi, i Comuni saranno chiamati a pubblicare i bandi, definire i criteri di assegnazione e gestire le procedure di gara, in un contesto normativo ancora frammentato e con il rischio di contenziosi da parte delle associazioni di categoria e dei gestori storici. Il rischio di contenzioso resta alto, soprattutto sul fronte degli indennizzi e della tempistica delle gare, ma la linea dei giudici amministrativi appare ormai consolidata: niente più proroghe, niente indennizzi automatici e gare pubbliche come unica via per rispettare le norme europee. Per i consumatori, l’auspicio è che l’apertura alla concorrenza porti a prezzi più bassi, servizi migliori e un uso più efficiente del demanio marittimo, con benefici per l’intero settore turistico italiano.

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