Roggero e la propaganda della Lega sulla legittima difesa: la legge del 2019 non basta

La condanna definitiva di Mario Roggero riporta al centro uno dei temi più divisivi della politica italiana degli ultimi anni: la legittima difesa. Il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell’aprile 2021, dopo l’assalto alla sua gioielleria. Nel frattempo la moglie, Mariangela Sandrone, ha depositato una domanda di grazia, mentre Matteo Salvini ha definito la sentenza «profondamente ingiusta» e ha rilanciato la necessità di estendere ancora il perimetro della legittima difesa.

Il punto politico, però, è che la riforma del 2019 fortemente voluta dalla Lega non ha impedito la condanna di Roggero. E non perché la legge sia stata ignorata, ma perché quel testo non ha modificato il limite giuridico decisivo: la difesa è legittima solo se il pericolo è attuale, cioè in corso nel momento in cui si reagisce. Proprio lì si è fermata la linea difensiva del gioielliere, almeno secondo i giudici. Ed è qui che emerge con forza il divario tra la narrazione politica e la realtà giuridica: la propaganda della “difesa sempre legittima” si è scontrata con un principio che la riforma non ha mai cancellato.

Una vicenda che divide politica e giustizia

Il caso Roggero è diventato in poche ore un simbolo politico. Da una parte c’è la narrazione di chi vede nel gioielliere un cittadino costretto a reagire a una rapina violenta; dall’altra c’è quella dei giudici, che hanno escluso la legittima difesa perché gli spari sono partiti quando i rapinatori stavano già fuggendo. Il contrasto è forte perché tocca un nodo emotivamente esplosivo: fino a che punto una vittima può trasformarsi in difensore armato? E soprattutto, quando la difesa smette di essere tale e diventa vendetta?

La domanda è ancora più politica se si considera che Salvini ha rivendicato la riforma del 2019 come una bandiera identitaria della Lega, presentandola come una tutela rafforzata per chi reagisce a un’aggressione nel proprio domicilio o nel luogo di lavoro. Oggi, però, quel provvedimento non basta a coprire il caso Roggero, e questo crea un evidente cortocircuito tra propaganda e realtà giuridica. Il risultato è paradossale: una legge presentata come la soluzione definitiva non ha retto nel caso più simbolico.

Che cos’è la legittima difesa

Per capire il caso bisogna partire dall’articolo 52 del codice penale. La legittima difesa è una causa di giustificazione: significa che un fatto normalmente reato, come colpire o uccidere una persona, può diventare lecito se serve a respingere un’offesa ingiusta. Non basta però sentirsi minacciati; la risposta deve essere necessaria e proporzionata.

La regola base è sempre stata questa: si può reagire per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di offesa ingiusta. La parola chiave è “attuale”. Se l’aggressione è in corso, la reazione può essere difensiva. Se il pericolo è cessato, la reazione non è più difesa: è un atto successivo, che il diritto penale valuta in modo molto diverso. Questo principio è fondamentale perché delimita il confine tra difesa legittima e uso arbitrario della forza. Senza quel confine, il diritto rischierebbe di autorizzare ogni reazione successiva a un torto subito, anche quando il pericolo non esiste più.

La riforma del 2006

La prima svolta importante arriva nel 2006, durante il terzo governo Berlusconi, su impulso della Lega Nord. Con quella modifica al codice penale viene introdotta la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”. Il legislatore sceglie di rafforzare la posizione di chi reagisce a un’intrusione nella propria abitazione o nel luogo di lavoro, prevedendo in alcune circostanze una presunzione di proporzione tra difesa e offesa.

Prima di quella riforma, il giudice doveva sempre valutare in concreto il rapporto tra l’offesa e la reazione. Dopo il 2006, invece, in presenza di determinate condizioni, l’uso di un’arma legalmente detenuta poteva essere considerato più facilmente proporzionato, se usato per difendere sé stessi, altri o i propri beni. Non si trattava però di un via libera assoluto: la difesa restava legittima solo dentro un contesto di pericolo attuale e di effettiva necessità.

Quella riforma fu già allora presentata come una risposta politica forte alla criminalità domestica e alle rapine, ma non cancellò il controllo del giudice. Il principio resta: anche in casa o sul posto di lavoro, non ogni sparo è automaticamente giustificato. La politica iniziò però a usare quella legge come una prova di fermezza, inaugurando una narrazione che sarebbe stata ripresa e amplificata nel 2019.

La riforma del 2019

La seconda modifica arriva nel 2019, ancora una volta con la Lega protagonista, ma questa volta al governo con il Movimento 5 Stelle. È la riforma più simbolica, quella che Salvini ha trasformato in una bandiera politica. Quando il testo viene approvato definitivamente dal Senato, il ministro dell’Interno esulta e parla di un risultato storico, presentandolo come una tutela piena per chi viene aggredito in casa o nel proprio negozio. Il messaggio politico è fortissimo: chi subisce un’aggressione deve potersi difendere senza paura di finire sotto accusa.

La legge del 2019 rafforza la presunzione di proporzione già introdotta nel 2006. In sostanza stabilisce che, nei casi previsti dalla norma, la proporzione tra offesa e difesa “sussiste sempre”. Inoltre prevede che chi reagisce a un’intrusione violenta in casa o nel luogo di lavoro possa essere considerato “sempre” in stato di legittima difesa. Viene anche introdotta una tutela ulteriore: chi supera i limiti della difesa per “grave turbamento”, derivante dalla situazione di pericolo in atto, può non essere punibile.

Politicamente, la riforma viene venduta come una rivoluzione. Giuridicamente, però, la struttura della norma non cambia nella sua parte essenziale. La legge non abolisce il requisito del pericolo attuale, non elimina la verifica del caso concreto e non trasforma la legittima difesa in una autorizzazione generalizzata all’uso delle armi. Ed è proprio questo il punto che oggi mette in crisi la lettura politica della Lega.

Cosa non ha cambiato la Lega

Ed è qui che si capisce perché la legge non ha aiutato Roggero. Le riforme del 2006 e del 2019 hanno ampliato alcune tutele, soprattutto nei casi di intrusione in casa o nel luogo di lavoro. Ma non hanno mai toccato il cuore dell’articolo 52: la difesa deve rispondere a un pericolo attuale.

Questo significa che, anche dopo la legge del 2019, il giudice deve ancora verificare se la minaccia fosse davvero in corso al momento della reazione. Se il rischio era già cessato, non c’è più legittima difesa. E proprio su questo punto si è concentrata la motivazione della condanna di Roggero. La stessa impostazione era stata ricordata anche da diversi commentatori giuridici e dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel 2019, promulgando la legge, sottolineò come la norma non attenuasse il ruolo dello Stato e della valutazione giudiziaria. In altre parole, la riforma ha reso più ampia la protezione, ma non ha cancellato il principio di fondo.

Perché Roggero non rientra nella riforma

Secondo le ricostruzioni giudiziarie, nell’aprile 2021 tre uomini entrarono nella gioielleria di Roggero. Uno era armato di coltello, un altro aveva una pistola risultata poi giocattolo. Dopo aver rubato i gioielli, i rapinatori uscirono e cercarono di scappare in auto. Roggero li inseguì in strada e sparò, uccidendone due e ferendo il terzo.

Per i giudici, il punto decisivo è questo: quando il gioielliere ha aperto il fuoco, i rapinatori erano già in fuga. Il pericolo non era più attuale, non erano più dentro il negozio e non stavano più minacciando direttamente Roggero o i suoi familiari. Di conseguenza mancava il presupposto base della legittima difesa.

La riforma del 2019 non può quindi essere invocata per coprire un’azione che avviene fuori dal contesto di pericolo in atto. Le norme sulla legittima difesa domiciliare si applicano a intrusione, permanenza illecita, violenza o minaccia in corso nel domicilio o nel luogo di lavoro; non coprono un inseguimento sulla strada quando l’aggressione è già finita. Per questa ragione i giudici hanno escluso anche l’eccesso colposo e lo stato di grave turbamento. Queste ipotesi, infatti, presuppongono comunque una situazione iniziale di difesa legittima o quantomeno di pericolo concreto. Se il pericolo non esiste più, manca il terreno stesso su cui applicare tali attenuanti.

Il paradosso di Salvini

C’è quindi un paradosso politico molto evidente. La Lega ha rivendicato per anni di aver “protetto” i “cittadini onesti” con la riforma del 2019, ma proprio quella legge non ha evitato la condanna di uno dei casi più emblematici che avrebbero dovuto essere coperti dalla narrazione politica del partito. Salvini oggi dice che bisogna ampliare ancora di più il perimetro della legittima difesa, ma per farlo dovrebbe spingersi oltre il confine che la stessa legislazione italiana, finora, ha sempre considerato essenziale.

In sostanza, la questione non è se Roggero abbia subito una rapina, perché questo è pacifico. Il punto è un altro: il momento in cui ha reagito. Per il diritto penale italiano, la difesa si misura nel tempo esatto in cui il pericolo è presente. Se arriva dopo, cambia natura. Ed è proprio qui che la propaganda politica della Lega mostra il suo limite: aver promesso una protezione assoluta, quando la legge, nei fatti, continua a distinguere con chiarezza tra difesa e rappresaglia.

La domanda di grazia

La richiesta di grazia presentata dalla moglie di Mario Roggero sposta la vicenda su un piano diverso da quello strettamente penale e politico: quello della clemenza istituzionale, che in Italia è prerogativa del Presidente della Repubblica. La grazia, infatti, non cancella la condanna né mette in discussione il giudizio dei magistrati, ma interviene soltanto sulla pena già definitiva, potendola estinguere in tutto o in parte oppure trasformarla in una pena diversa prevista dalla legge, come per esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o una pena pecuniaria al posto della detenzione. È un istituto antico, previsto dall’articolo 87 della Costituzione, che attribuisce al Capo dello Stato il potere di “concedere grazia e commutare le pene”, mentre l’articolo 89 stabilisce che gli atti presidenziali devono essere controfirmati dai ministri proponenti, in questo caso il ministro della Giustizia. La Costituzione, come ha chiarito anche la Corte costituzionale con la sentenza 200 del 2006, riserva però al Presidente della Repubblica la decisione finale, che resta esclusivamente sua e non può essere sottratta o condizionata dal governo. La procedura è disciplinata dall’articolo 681 del codice di procedura penale: la domanda può essere presentata dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore oppure da un avvocato o procuratore legale, e va indirizzata al ministro della Giustizia; se il condannato è detenuto, la richiesta può passare anche dal magistrato di sorveglianza, che raccoglie gli elementi utili e trasmette tutto con un parere motivato. Successivamente intervengono il Procuratore generale presso la Corte d’appello e, nei casi previsti, lo stesso magistrato di sorveglianza, che devono acquisire informazioni sulla posizione giuridica del condannato, su eventuali perdoni delle persone offese, sui dati raccolti dalle forze di polizia e sulle valutazioni degli istituti penitenziari. Solo dopo questa istruttoria il ministro trasmette gli atti al Quirinale insieme al proprio avviso, favorevole o contrario, e a quel punto la scelta definitiva spetta al Presidente della Repubblica. Se la grazia viene concessa, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione e, se necessario, ordina la liberazione del condannato. L’atto può anche essere sottoposto a condizioni, di solito con una clausola risolutiva: per esempio la revoca della grazia se il beneficiario commette entro cinque anni un delitto non colposo, o entro dieci anni se la grazia riguarda una pena dell’ergastolo. La clemenza può essere revocata anche in un secondo momento, se una successiva istruttoria fa emergere elementi che rendono invalido il provvedimento originario.

Nel caso specifico di Roggero, il tema della grazia si è intrecciato anche con un passaggio istituzionale particolarmente delicato. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli aveva annunciato l’avvio dell’istruttoria per valutare la grazia al gioielliere cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo mentre fuggivano dopo l’assalto alla sua gioielleria nel 2021. La convocazione non riguardava soltanto il merito del caso Roggero, ma soprattutto il metodo seguito dal ministero: la decisione di far partire il procedimento in maniera autonoma, senza una preventiva iniziativa del Quirinale e senza che fosse ancora stata formalizzata una domanda da parte della famiglia o dei legali, è stata considerata irrituale e in contrasto con la prassi consolidata negli anni. La stessa Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che il potere di grazia appartiene in via esclusiva al Presidente della Repubblica, e che quando manca una richiesta del condannato o dei suoi prossimi congiunti è il Capo dello Stato a poter chiedere l’apertura dell’istruttoria al ministro, non il contrario. Proprio per questo la mossa di Nordio ha creato un piccolo caso istituzionale, poi rientrato nella forma ma non nel merito, perché il giorno seguente la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha effettivamente depositato la domanda di grazia al Ministero della Giustizia, chiedendo anche il rinvio dell’esecuzione della pena in attesa degli esiti dell’istruttoria. Sullo sfondo restano le pressioni del centrodestra, che in queste ore ha espresso sostegno al gioielliere e ha persino avviato una raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica di concedere il beneficio.

Il caso Di Ronza e il cortocircuito della propaganda sulla legittima difesa

Il caso di Eros Di Ronza riporta con forza al centro un tema che la politica italiana, e in particolare la Lega, ha spesso trasformato in slogan: la legittima difesa come risposta quasi automatica a un furto o a una rapina. Ma la sentenza della Corte d’Assise di Milano, che ha condannato a 17 anni Shu Zou e Liu Chongbing per l’uccisione del 37enne, ricorda che il diritto penale non funziona per propaganda, bensì per confini precisi e rigorosi. I fatti, secondo la ricostruzione emersa in aula, parlano di un tentativo di furto di alcuni gratta e vinci all’interno di un bar di viale Giovanni da Cermenate, a Milano, il 17 ottobre 2024. Dopo il furto, Di Ronza si sarebbe dato alla fuga, ma i due gestori del locale lo avrebbero inseguito, raggiunto quando era ormai a terra e colpito con una violenza feroce: oltre 40 colpi di forbice inferti al collo, al torace e all’addome, fino a provocarne la morte. È proprio qui che i giudici hanno tracciato il punto decisivo: non c’era più un’aggressione in corso, non c’era più un pericolo attuale, e quindi non si poteva più parlare di legittima difesa. La reazione, per quanto originata da un furto subito e per quanto umanamente comprensibile nel primo istante, è stata valutata come una risposta punitiva, non come un’azione necessaria a fermare un danno imminente. La Corte ha riconosciuto la provocazione, ma non ha accolto la tesi difensiva, proprio perché il confine tra difesa e vendetta era stato superato in modo evidente.

Ed è qui che la vicenda diventa politicamente scomoda per chi, come Salvini, ha costruito negli anni una parte importante della propria narrazione sulla promessa di una “difesa sempre legittima”. Perché questa storia dimostra, ancora una volta, che uno slogan non può sostituire la complessità del diritto. La Lega, quando parla di legittima difesa, tende a raccontare una società divisa in maniera molto semplice: da una parte il cittadino onesto che si difende, dall’altra il delinquente che aggredisce. Ma nel caso Di Ronza quella semplificazione non regge, perché i giudici hanno stabilito che non c’era più alcuna difesa da esercitare, bensì una vendetta già consumata. Ed è proprio questo il primo punto che smonta la propaganda: non basta aver subito un torto per trasformare qualsiasi reazione in un atto giustificato. Quando il ladro è già in fuga, quando il pericolo è finito e la risposta si concentra su chi non rappresenta più una minaccia immediata, non si è più nel perimetro della legittima difesa. Si entra invece in quello della punizione privata, che il diritto non può mai confondere con la tutela di sé.

Il secondo punto, però, è altrettanto interessante sul piano politico e simbolico. In questo caso i due gestori, Shu Zou e Liu Chongbing, sono cinesi, e questo rende ancora più evidente la tendenza della Lega a usare certi fatti solo quando si prestano a una narrazione semplice e conveniente. È molto più facile per Salvini arringare il pubblico quando il caso può essere trasformato nello scontro classico tra “italiano perbene” e “criminale”, dentro una cornice emotiva che funziona immediatamente sui social e nei comizi. Ma qui la storia non si lascia piegare così facilmente. Ti immagini davvero Salvini con la maglia “io sto con Shu Zou e Liu Chongbing”? Sarebbe un’immagine quasi impossibile da usare nel suo repertorio comunicativo, proprio perché i protagonisti non corrispondono al modello che la sua propaganda tende a mettere al centro. Eppure la legge vale allo stesso modo per tutti, indipendentemente dalla nazionalità, e la sentenza di Milano lo ribadisce con chiarezza: conta ciò che è successo, non chi l’ha fatto. Questa è anche la differenza tra politica e diritto. La politica può scegliere cosa enfatizzare e cosa tacere, il diritto no. Il diritto deve guardare i fatti per quello che sono, anche quando non si prestano a una semplificazione utile alla propaganda.

Per questo il caso Di Ronza è doppiamente scomodo per la Lega. Da un lato perché mostra che la legittima difesa non può essere ridotta a uno slogan elettorale, dall’altro perché evidenzia come la narrazione politica venga spesso calibrata su casi che funzionano solo finché restano astratti o parziali. Qui invece la realtà è brutale e precisa: un uomo in fuga viene inseguito e colpito a morte con oltre 40 forbiciate. Questo non è difendersi, è regolare i conti. E quando la politica prova a confondere questi due piani, finisce per coprire con la retorica ciò che la giustizia chiama con il suo nome. È per questo che la sentenza non pesa solo sul piano giudiziario, ma anche su quello politico: perché costringe a guardare in faccia il limite oltre il quale la “difesa” smette di essere tale. E in un caso come questo, quel limite è stato superato in modo talmente evidente da rendere quasi grottesca qualsiasi rilettura propagandistica del fatto.

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