Ddl Caccia: tutte le novità della riforma voluta dal centrodestra e contestata dalle opposizioni

Ddl Caccia: tutte le novità della riforma voluta dal centrodestra e contestata dalle opposizioni

Ddl Caccia: tutte le novità della riforma voluta dal centrodestra e contestata dalle opposizioni

Il cosiddetto “ddl Caccia” approvato dal Senato il 23 giugno rappresenta uno dei passaggi più controversi della legislatura sul fronte della tutela della fauna selvatica e della disciplina dell’attività venatoria. Il testo, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra e osteggiato dalle opposizioni, interviene in modo ampio sulla legge quadro n. 157 del 1992, che per oltre trent’anni ha costituito il principale riferimento normativo italiano in materia di protezione della fauna selvatica e regolazione della caccia. La riforma, presentata dai capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, nasce con l’obiettivo dichiarato di aggiornare una normativa giudicata ormai superata rispetto ai cambiamenti ambientali, alla diffusione di alcune specie e alle nuove esigenze del territorio. Ma per i critici il provvedimento segna invece uno spostamento dell’asse della legge, dalla tutela della fauna verso una maggiore apertura alla caccia e agli interessi del mondo venatorio.

Uno dei punti più significativi del disegno di legge riguarda il cambio di impostazione generale. La legge del 1992 parlava di “protezione” della fauna selvatica e affermava che gli animali selvatici sono patrimonio indisponibile dello Stato. Il nuovo testo non abbandona questo principio, ma vi affianca in modo esplicito il concetto di “gestione”, cioè l’idea che la presenza degli animali sul territorio debba essere regolata attraverso strumenti di pianificazione, contenimento e intervento più ampi rispetto al passato. Questa modifica, all’apparenza lessicale, ha in realtà un forte valore politico e culturale: significa che la fauna non viene più considerata soltanto come un bene da conservare, ma anche come una componente del territorio da amministrare in funzione di esigenze economiche, agricole, ricreative e persino tradizionali. È proprio su questo terreno che si è accesa la polemica più dura, perché per le opposizioni la nuova impostazione rischia di indebolire il principio di tutela e di legittimare un’espansione dell’attività venatoria sotto la veste della sostenibilità.

Regioni e calendari venatori

Il ddl interviene poi sui principi che regolano la caccia. Oggi la legge consente l’attività venatoria solo se non compromette la conservazione delle specie e non provoca danni alle produzioni agricole. La nuova formulazione aggiunge che la caccia, nei limiti previsti dalla legge, “concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema”. È una frase destinata a pesare molto nel dibattito politico e giuridico, perché rovescia in parte il rapporto tra attività venatoria e tutela ambientale. Secondo i sostenitori del testo, si tratta di un riconoscimento del ruolo della caccia come strumento di gestione controllata delle specie; secondo i detrattori, invece, si tratta di una forzatura concettuale, perché presenta come funzionale alla biodiversità un’attività che per sua natura comporta l’abbattimento di animali selvatici.

Un altro capitolo centrale riguarda il ruolo delle regioni. Il ddl rafforza in modo netto la pianificazione faunistico-venatoria regionale, attribuendo alle amministrazioni territoriali un peso maggiore nella definizione delle aree, dei tempi e delle modalità della caccia. Le regioni dovranno trasmettere ai ministeri competenti una relazione dettagliata sulle zone in cui la caccia non è consentita, specificando il tipo di area, le motivazioni tecnico-scientifiche della delimitazione e lo stato di conservazione della fauna. Se una regione non dovesse adempiere a questo obbligo, potranno intervenire i ministeri in sostituzione. Il provvedimento estende inoltre la programmazione regionale anche ai terreni forestali appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti pubblici, inserendoli nei piani di gestione faunistica. Questo non comporta automaticamente la fine di ogni divieto già esistente, ma allarga comunque il perimetro degli spazi che dovranno essere considerati nella pianificazione venatoria. Rispetto al testo iniziale, è stata invece eliminata la previsione che riguardava il demanio marittimo, cioè spiagge, porti e litorali, un passaggio che aveva sollevato fortissime perplessità.

Specie cacciabili e lupo

Tra le novità più discusse c’è l’ampliamento delle specie cacciabili. Il testo inserisce tra gli animali abbattibili l’oca selvatica e il piccione di città, due specie che entrano così nell’elenco della fauna oggetto di prelievo venatorio, pur restando soggette ai calendari regionali e alle limitazioni temporali stabilite dalle singole amministrazioni. Anche su questo punto il dibattito è stato molto acceso, perché l’apertura a nuove specie viene letta da alcuni come un semplice aggiornamento tecnico, mentre per altri rappresenta un ulteriore passo verso la normalizzazione dell’espansione della caccia. La questione non riguarda soltanto la possibilità di abbattere questi animali, ma anche la logica con cui il provvedimento ridefinisce il rapporto tra fauna selvatica e controllo umano del territorio.

Collegato a questo tema è il cambiamento dei calendari venatori. Oggi le regioni possono spostare la chiusura della stagione di caccia entro il limite dei primi dieci giorni di febbraio. Il ddl elimina questo vincolo esplicito, lasciando alle regioni più margini di manovra nella definizione dei periodi venatori. In teoria, la scelta dovrà comunque basarsi sui pareri scientifici dell’ISPRA, sulle indicazioni della Commissione europea e sui pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. In pratica, però, il provvedimento attribuisce alle regioni una maggiore discrezionalità rispetto al passato, riducendo la rigidità del quadro nazionale. È proprio questo uno dei punti più contestati, perché il rischio è quello di una frammentazione dei calendari e di un indebolimento del coordinamento centrale, con possibili effetti sulla tutela delle specie migratorie e sul rispetto dei ritmi biologici degli animali.

Il caso del lupo è probabilmente il più simbolico e delicato dell’intero disegno di legge. Nella normativa vigente il lupo è inserito tra le specie particolarmente protette, insieme ad animali come l’orso, la lontra e la foca monaca. Il ddl ne elimina il riferimento da questo elenco, ma senza inserirlo tra le specie cacciabili. Questo significa che il lupo non diventa improvvisamente abbattibile, ma perde una parte della protezione simbolica e normativa che fino a oggi lo collocava tra gli animali maggiormente tutelati. La modifica ha provocato reazioni immediate e durissime, soprattutto da parte delle forze di opposizione e delle associazioni ambientaliste. I critici sostengono che togliere il lupo dall’elenco delle specie particolarmente protette equivale ad abbassare il livello di garanzia nei suoi confronti e ad aprire la strada, nel medio periodo, a ulteriori allentamenti. La maggioranza, invece, difende la scelta come un gesto di realismo, necessario per tenere conto delle tensioni con il mondo agricolo e zootecnico, in particolare nelle aree dove le predazioni sul bestiame sono diventate un problema rilevante.

Regole per i cacciatori

Non meno importanti sono le modifiche alle regole pratiche che riguardano i cacciatori. Il ddl elimina l’obbligo della cosiddetta “opzione caccia”, che oggi impone di scegliere in via esclusiva una sola forma di attività venatoria. In questo modo il cacciatore non sarebbe più vincolato a una modalità unica, potendo muoversi con maggiore libertà tra le diverse forme consentite. Anche questa scelta è stata letta in modo opposto dalle due aree politiche: per il centrodestra si tratta di una semplificazione coerente con l’evoluzione dell’attività venatoria; per le opposizioni è invece un ulteriore allentamento delle regole e una concessione al mondo dei cacciatori. Il provvedimento interviene anche sui richiami vivi, cioè gli uccelli utilizzati per attirare altri esemplari. La legge del 1992 fissava già limiti numerici precisi per gli animali catturati in natura, mentre il ddl chiarisce che per gli uccelli nati e allevati in cattività non valgono limiti numerici, purché siano identificati con un anello inamovibile e numerato. Si tratta di una precisazione tecnica, ma che ha un peso concreto nel funzionamento dell’attività venatoria.

Un’altra modifica importante riguarda gli appostamenti fissi, cioè le postazioni stabili utilizzate per la caccia. La disciplina attuale poneva un tetto massimo collegato alle autorizzazioni rilasciate nell’annata 1989-1990, usata come riferimento storico per limitare la crescita di queste strutture. Il ddl elimina questo vincolo e affida a regioni e province autonome una maggiore autonomia nella regolazione e autorizzazione degli appostamenti. Restano però alcuni limiti strutturali: le costruzioni dovranno essere precarie, senza fondazioni, rimovibili e non dovranno alterare in modo permanente il territorio. Anche in questo caso il cambiamento va letto come una liberalizzazione parziale, che rende più elastico un sistema finora costruito per contenere la proliferazione di strutture venatorie stabili.

Aziende venatorie e controlli

Il testo interviene inoltre sulle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, cioè quelle aree private o autorizzate dove la caccia è consentita entro determinati limiti. Oggi le aziende faunistico-venatorie devono essere prive di fini di lucro; il ddl elimina questo vincolo, aprendo di fatto alla possibilità che tali strutture siano gestite come vere e proprie imprese. Le autorizzazioni regionali avrebbero durata decennale e potrebbero essere rinnovate, mentre le regioni potrebbero favorire la trasformazione delle aziende in strutture agri-turistico-venatorie, con integrazione tra caccia, attività agricola e offerta turistica. Anche qui le critiche si sono concentrate sul rischio di commercializzazione della fauna selvatica e di trasformazione della caccia in un segmento economico sempre più strutturato.

Un settore particolarmente delicato è quello del controllo della fauna selvatica, che non coincide con la caccia ordinaria ma riguarda interventi mirati per contenere specie problematiche, in presenza di esigenze di sicurezza, salute pubblica, tutela delle colture o salvaguardia degli ecosistemi. Il ddl amplia il numero dei soggetti che possono partecipare a questi piani, includendo guardie venatorie volontarie, guardie private riconosciute e, in alcuni casi, proprietari o conduttori dei terreni interessati. Per partecipare sarà comunque necessaria la licenza di caccia e una formazione specifica. Per i cinghiali, in particolare, il testo apre anche alla possibilità che imprenditori agricoli, proprietari e conduttori dei fondi siano autorizzati a intervenire direttamente, sempre se in possesso dei requisiti richiesti. Viene inoltre prevista la possibilità di trattenere gli animali abbattuti come compensazione per i danni e i costi sostenuti. Si tratta di una delle parti più concrete del provvedimento, perché tocca un problema molto sentito nelle campagne italiane, dove i cinghiali sono spesso associati a danni agricoli, incidenti stradali e squilibri ecologici.

Sanzioni e Europa

Sul versante delle sanzioni, il ddl inasprisce diverse pene previste dalla legge attuale. Chi caccia nei periodi vietati rischia l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda da 3.600 a 10 mila euro. Aumentano anche le multe per l’abbattimento o la detenzione di specie protette, per la caccia nei parchi e per l’uso di mezzi vietati. Sono previste pure nuove sanzioni amministrative, come la sospensione del tesserino venatorio fino a tre mesi per alcune violazioni e una multa da 150 a 900 euro per chi ostacola i piani di controllo della fauna selvatica. Al tempo stesso, viene eliminata la sanzione per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella originariamente scelta, perché la nuova disciplina non impone più l’esclusività di una sola modalità. Il quadro complessivo è quindi paradossale solo in apparenza: da un lato il testo alleggerisce molte regole organizzative, dall’altro irrigidisce le sanzioni per chi viola i limiti rimasti.

Il ddl affronta infine anche alcuni nodi legati alla normativa europea. Nel 2024 la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia per alcune disposizioni sulla caccia, in particolare per quelle che consentono alle regioni di autorizzare abbattimenti o catture anche in aree o periodi vietati e per il mancato rispetto delle regole sull’uso del piombo nelle zone umide. Il nuovo testo prova a rispondere almeno in parte a queste contestazioni, introducendo nuove regole per identificare le zone umide e prevedendo mappe e tabelle da elaborare nel rispetto del regolamento europeo. Inoltre disciplina l’uso di strumenti ottici avanzati per la caccia di selezione, ma con limiti approvati successivamente dal Senato per escludere alcune specie tutelate dalle norme comunitarie. Si tratta di un tentativo di riallineamento formale con il diritto europeo, che però potrebbe non bastare a evitare futuri rilievi di Bruxelles.

In definitiva, il ddl Caccia del centrodestra non è un semplice aggiornamento tecnico della normativa del 1992, ma un intervento politico e culturale che ridefinisce il rapporto tra Stato, regioni, fauna selvatica e attività venatoria. Da un lato rafforza il concetto di gestione e amplia gli strumenti a disposizione delle amministrazioni territoriali e dei cacciatori; dall’altro riduce alcuni vincoli storici, apre alla caccia di nuove specie, allenta le regole sugli appostamenti e sulle modalità di esercizio della caccia, e modifica il trattamento riservato a specie simboliche come il lupo. Per i sostenitori del provvedimento si tratta di una riforma necessaria per riportare la disciplina dentro un quadro più realistico e funzionale; per i critici, invece, è l’inizio di uno smantellamento progressivo delle tutele costruite negli ultimi trent’anni. Il passaggio alla Camera dirà se il testo resterà questo o se subirà altre correzioni. Di certo, però, il dibattito sulla caccia è destinato a restare uno dei più aspri e divisivi dell’agenda politica italiana.

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