A distanza di tre mesi dalla decisione, sono state pubblicate le motivazioni che hanno portato al proscioglimento di Chiara Ferragni nell’ambito del cosiddetto Pandoro Gate. Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha chiarito un punto centrale: la pubblicità ingannevole c’è stata, ma non è sufficiente, da sola, a sostenere un processo per truffa aggravata.
La sentenza del 14 gennaio 2026 stabilisce infatti che, pur essendo “decettivi” i messaggi promozionali utilizzati per il pandoro Pink Christmas e per le uova di Pasqua, manca l’elemento chiave che avrebbe reso il reato perseguibile penalmente. In particolare, è caduta l’aggravante della cosiddetta “minorata difesa” dei consumatori, elemento su cui si fondava l’impianto accusatorio della procura di Milano.
In altre parole, il giudice ha distinto nettamente tra scorrettezza commerciale — già accertata anche dall’Autorità competente — e responsabilità penale.
Pubblicità ingannevole sì, ma senza aggravante
Il punto più delicato riguarda proprio l’aggravante contestata dai pubblici ministeri, tra cui Cristian Barilli e Eugenio Fusco. Secondo l’accusa, l’enorme platea di follower — circa 30 milioni — avrebbe reso i consumatori particolarmente vulnerabili, giustificando quindi l’ipotesi di truffa aggravata.
Il giudice ha però respinto questa impostazione con una motivazione che ha implicazioni rilevanti anche oltre il caso specifico. I social network, si legge nelle motivazioni, non rappresentano un unicum nella capacità di raggiungere masse ampie di pubblico: già la televisione, storicamente, ha avuto lo stesso effetto. Eppure, nella prassi giudiziaria italiana, il semplice numero di destinatari non è mai stato sufficiente a configurare l’aggravante della minorata difesa.
Ancora più importante è l’assenza di prove concrete sulla vulnerabilità degli acquirenti. Non è stato dimostrato che chi ha comprato i prodotti fosse effettivamente follower dell’influencer, né che avesse sviluppato una forma di fiducia “acritica” tale da ridurre la propria capacità di giudizio. Il giudice sottolinea come sia “quantomeno opinabile” ritenere che i consumatori ripongano una fiducia incondizionata nei consigli commerciali degli influencer.
Infine, un elemento formale ma non secondario: i contenuti pubblicati sui social riportavano l’indicazione di collaborazione commerciale, tramite hashtag obbligatori per legge. Questo aspetto rafforza l’idea che il pubblico fosse, almeno in teoria, informato della natura pubblicitaria dei messaggi.
Sanzioni economiche e conseguenze reputazionali
Se sul piano penale la vicenda si chiude con un proscioglimento, su quello economico e reputazionale le conseguenze sono state tutt’altro che irrilevanti. Come evidenziato nelle motivazioni, gli imputati hanno già subito impatti significativi.
Da un lato, il procedimento davanti all’AGCOM ha portato a sanzioni economiche rilevanti. Dall’altro, sono stati effettuati risarcimenti nei confronti del Codacons, che hanno portato alla revoca della querela.
Questo passaggio è cruciale: senza querela e senza aggravante, il procedimento penale non può proseguire. È un esempio concreto di come, in molti casi, il diritto dei consumatori e quello penale seguano binari paralleli ma distinti.
Un precedente importante per il mercato degli influencer
Al di là della vicenda giudiziaria, il Pandoro Gate solleva questioni più ampie sul funzionamento dei mercati digitali e sulla responsabilità degli influencer. Il punto chiave è capire dove finisca la libertà commerciale e dove inizi la tutela del consumatore.
Il giudice ha tracciato una linea chiara: la pubblicità ingannevole va sanzionata, ma non automaticamente criminalizzata. Per arrivare a una condanna penale servono elementi più stringenti, come la prova di una reale vulnerabilità del consumatore o di un inganno sistematico e intenzionale.
Una sentenza che segna il confine tra illecito commerciale e reato penale
In definitiva, il Pandoro Gate si chiude sul piano penale con un proscioglimento, ma lascia aperte questioni rilevanti sul funzionamento del mercato digitale. Il giudice ha accertato l’esistenza di una comunicazione ingannevole, ma ha escluso che vi fossero le condizioni per configurare una truffa aggravata, in assenza di prove sulla vulnerabilità dei consumatori e sul nesso diretto tra follower e acquirenti. Restano però le sanzioni dell’AGCOM e i risarcimenti al Codacons, oltre a un impatto reputazionale significativo. Più che un punto finale, la vicenda rappresenta un precedente destinato a influenzare le regole e le pratiche dell’influencer marketing nei prossimi anni.








